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Attuazione
dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
recante benefici per le attività usuranti.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera f),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1993;
Acquisito il parere delle commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata nella riunione del 6 agosto 1993;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione
pubblica;
Emana il seguente decreto
legislativo:
Art.1
| 1. |
Sono considerati
lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è
richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e
continuativo, condizionato da fattori che non possono essere
prevenuti con misure idonee. |
| 2. |
Le attività
particolarmente usuranti di cui al comma 1 sono individuate
nella tabella A allegata al presente decreto che può essere
modificata, sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. |
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Art. 2
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| 1. |
Per i lavoratori
dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi
iscritti all'INPS, prevalentemente occupati, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
nelle attività particolarmente usuranti di cui all'art. 1, il
limite di età pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti
previdenziali è anticipato di due mesi per ogni anno di
occupazione nelle predette attività, fino ad un massimo di
sessanta mesi complessivamente considerati. Per i lavoratori
impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le
caratteristiche di maggior gravità dell'usura che questi
presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e
dell'esposizione al rischio professionale di particolare
intensità, viene, inoltre ridotto il limite di anzianità
contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attività
di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi
complessivamente considerati (Periodo aggiunto dall'art. 1,
L. 8 agosto 1995, n. 335.). |
| 2. |
Fermo restando il
requisito minimo di un anno di attività lavorativa continuata
di cui al comma 1, il beneficio di cui al medesimo comma è
frazionabile in giornate che sono attribuite sempreché, in
ciascun anno considerato, il periodo di attività lavorativa
svolta abbia avuto durata non inferiore a centoventi giorni. |
| 3. |
Nei casi in cui i
singoli ordinamenti previdenziali prevedano anticipazioni dei
limiti di età pensionabile in dipendenza delle attività
particolarmente usuranti si applica il trattamento di maggior
favore. |
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Art. 3
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1.
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Ai fini
dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo 2 e alla
copertura dei relativi oneri: |
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a) per i
lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per
ciascuna categoria le mansioni particolarmente usuranti e sono
determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri
attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri
attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile; |
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b) per i
lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono
definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e sono
determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri
attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri
attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile. Con il
medesimo decreto sono stabiliti i termini e le modalità per la
verifica e di controllo in ordine all'espletamento, da parte dei
lavoratori medesimi, delle attività particolarmente usuranti; |
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c) per i
lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del
lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
settore, sono individuate le mansioni particolarmente usuranti
nei singoli comparti e sono definite le modalità di copertura
dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva
definita secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo
dell'età pensionabile, nell'ambito delle risorse finanziarie
preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di lavoro. |
| 2. |
Sulle aliquote
contributive di cui al comma 1 non operano misure di
fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate. |
| 3. |
Ove le organizzazioni
sindacali non formulino le proposte di cui al comma 1, lettera
a), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione
tecnico-scientifica istituita dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità,
stabilisce le modalità di copertura degli oneri, determinandone
l'entità ed i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito
del settore, consideratene le caratteristiche. |
| 4. |
Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, sentita la commissione istituita ai
sensi del comma 3 sarà riconosciuto un concorso alla copertura
degli oneri di cui al comma 1 relativi a determinate mansioni in
ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura
che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della
stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio
professionale di particolare intensità, delle peculiari
caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con
riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le
connotano. Il concorso non può superare il 20 per cento del
corrispondente onere ed è attribuito nell'ambito delle risorse
preordinate a tale scopo, determinate, in fase di prima
applicazione, in 250 miliardi di lire annui a decorrere dal
1996. Le predette risorse possono essere adeguate in relazione
ai dati biostatistici e di esperienza registrati. Il predetto
decreto è emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata dalle
parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1. |
| 5. |
La commissione di cui
al comma 3 si avvale di un Osservatorio istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per analisi e
indagini sulle attività usuranti, su quelle nocive, sulle
aspettative di vita, sull'esposizione al rischio professionale.
Di tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanità,
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
dall'INPS, dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per
gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto nazionale
di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP),
dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e
da istituti universitari competenti (Così sostituito
dall'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 335.). |
Tabella A
| Lavoro notturno
continuativo |
| Lavori alle linee di
montaggio con ritmi vincolati |
| Lavori in galleria,
cava o miniera |
| Lavori espletati
direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all'interno di
condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di
serbatoi, di caldaie |
| Lavori in altezza: su
scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su
ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a
sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal
gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal
copritetto |
| Lavori in cassoni ad
aria compressa |
| Lavori svolti dai
palombari |
| Lavori in celle
frigorifere o all'interno di ambienti con temperatura uguale o
inferiore a 5 gradi centigradi |
| Lavori ad alte
temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria
metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo |
| Autisti di mezzi
rotabili di superficie |
| Marittimi imbarcati a
bordo |
| Personale addetto ai
reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza |
| Trattoristi |
| Addetti alle serre e
fungaie |
| Lavori di
asportazione dell'amianto da impianti industriali, da carrozze
ferroviarie e da edifici industriali e civili. |
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