DIRIGENTI
A.
Mansioni e qualifica
B. Questioni retributive
C. Licenziamento in genere
D. Licenziamento disciplinare
E. Licenziamento: casistica
F. Collegio arbitrale
G. Indennità supplementare
H. Dimissioni I.
Preavviso L. Rapporto
a termine M. Rimborso
delle spese del giudizio
N. Pubblico impiego
A. Mansioni e qualifica
- La figura professionale del dirigente, che in mancanza
di una previsione della disciplina collettiva del rapporto di lavoro va determinata
alla stregua della nozione legale di tale categoria, è caratterizzata dall'autonomia
e dalla discrezionalità delle decisioni e dalla mancanza di una vera e propria
dipendenza gerarchica, nonché dall'ampiezza delle funzioni, tali da influire
sulla conduzione dell'intera azienda o di un suo ramo autonomo e cioè tali
da non poter essere circoscritte ad un settore di essa; nell'ipotesi di struttura
imprenditoriale di modeste dimensioni, in particolare, l'indagine del Giudice
di merito volta ad accertare la fondatezza della pretesa del lavoratore al
riconoscimento della qualifica dirigenziale deve essere ispirata a particolare
rigore, essendo difficilmente ipotizzabile la necessità di supplenza imprenditoriale
se non si è in presenza di ampie articolazioni produttive e di numerosi dipendenti.
(Cass. 16/6/2003 n. 9654, Pres. Mileo Rel. Capitanio, in Dir. e prat. lav.
2003, 3110)
- Non può qualificarsi come dirigente il dipendente che,
pur avendo il potere di firma, gestisca un settore di dimensioni modeste,
tali che le sue mansioni consistano nel garantire la corretta esecuzione del
lavoro minuto e non di determinare le direttive di ordine generale proprie
della funzione dirigenziale (nella fattispecie, è stato altresì escluso che
il dipendente potesse essere qualificato come dirigente per il fatto che per
sei mesi avesse coperto l'interregno tra vecchio e nuovo dirigente, poiché
le sue mansioni non erano equivalenti a quelle in seguito svolte dal nuovo
dirigente) (Cass. 28/7/94 n. 7039, pres. Alvaro, est. Sciarelli, in D&L
1995, 367, nota MUGGIA)
- La circostanza che compiti identici a quelli svolti dal
lavoratore aspirante alla qualifica di dirigente siano stati in precedenza
assegnati a lavoratori con la detta qualifica non è decisiva ai fini del riconoscimento
del diritto al superiore inquadramento (Cass. Sez. lav., 17/2/94, n. 1530).
Ciò perché nell'ambito delle imprese private non vige il principio di parità
di trattamento (Cass. S.U., 29/5/93, n. 6030; Cass. S.U., 17/5/96, n. 4570)
e perché la qualifica del predecessore può essere stata impropriamente attribuita
dal datore di lavoro. (Cass. 12/2/02, n. 1985, pres. Prestipino, est. Roselli,
in Lavoro e prev. oggi 2002, pag. 564, con nota di Canali De Rossi, Rivendicazione
di qualifica dirigenziale e caratteristiche della funzione. Non vigenza del
principio di parità di trattamento)
- In ipotesi di dequalificazione a mansioni impiegatizie
il dirigente ha diritto, ai sensi dell'art. 2103 c.c., di essere reimmesso
in mansioni dirigenziali, nell'ambito di quelle ultimamente svolte (Pret.
Milano 16/9/94, est. De Angelis, in D&L 1995, 143)
- E' irrilevante a giustificare l'accantonamento di un
dirigente (nel caso per la durata di 16 mesi) la giustificazione aziendale
secondo cui, a seguito della fusione tra due istituti di credito, si sarebbe
verificata una duplicazione di funzioni ed un conseguente esubero di personale,
giacché è preciso ed ineludibile dovere del datore di lavoro,
cui corrisponde un altrettanto specifico diritto del prestatore - entrambi
discendenti dall'enunciato normativo contenuto nell'art. 2103 c.c. - di fornire
al dipendente un incarico determinato e stabile, nel rispetto dell'inquadramento
riconosciuto e della professionalità acquisita. Del pari irrilevante
la circostanza che nei confronti del predetto dirigente l'azienda avesse l'intenzione,
e fossero stati avviati contatti, di addivenire ad una risoluzione consensuale
anticipata del rapporto di lavoro rispetto all'età per il pensionamento
di vecchiaia, in quanto ciò non giustifica, in alcun modo, la pratica
datoriale di spoliazione delle mansioni, irrispettosa della precitata previsione
codicistica. Ne consegue, in ragione del riscontro di una forzata inattività
per 16 mesi e di una sindrome depressiva indotta dall'illegittimo contegno
aziendale - accertata come causalmente conseguente ad opera del Servizio neurologico
dell'Asl, qualificato ed indipendente dalle parti, escludente pertanto il
ricorso a Ctu sanitaria - la liquidazione al ricorrente, in via equitativa
ex art. 1226 c.c., dell'importo netto di 100 milioni (comprensivo di interessi
e rivalutazione monetaria) tenuto conto della retribuzione mensile percepita
ed a ristoro cumulativo del danno professionale e biologico subito (Trib.
Torino 10/8/01, pres. e est. Ciocchetti, in Lavoro e prev. oggi 2002, pag.
165, con nota di Meucci, Accantonare il dirigente per un anno e mezzo può
costare alla Banca 100 milioni netti)
B. Questioni retributive
- Nei confronti dei dirigenti, che sono esclusi dalla disciplina
legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, il diritto al compenso per
lavoro straordinario può sorgere o nel caso in cui la normativa collettiva
(o la prassi aziendale o il contratto individuale) delimiti anche per essi
un orario normale di lavoro e questo venga in concreto superato, ovvero nel
caso in cui la durata della prestazione fornita ecceda i limiti determinabili
in rapporto alla tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute.
(Cass. 16/6/2003 n. 9650, Pres. Mileo Rel. Putaturo Donati, in Dir. e prat.
lav. 2003, 3109)
- Ove al dirigente distaccato allestero sia stata
erogata, per il periodo di permanenza presso la sede straniera, una speciale
indennità, deve ritenersi che tale emolumento sia stato corrisposto per una
metà in funzione ristoratrice delle maggiori spese, e, per laltra metà,
in funzione compensativa delle particolari modalità della prestazione, sì
da avere, limitatamente al 50%, natura retributiva, con conseguente computabilità,
ai fini del calcolo del Tfr e dellindennità sostitutiva del preavviso
(Trib. Milano 19/4/97, pres. Mannacio, est. Accardo, in D&L 1997,
813)
- Non compete lindennità per ferie non godute al
dirigente che abbia il potere di autodisciplinare le proprie ferie, senza
ingerenza da parte del datore di lavoro, in quanto, se il diritto alle ferie
è irrinunciabile, il mancato godimento imputabile esclusivamente al dirigente
esclude il diritto allindennità sostitutiva, salva la ricorrenza di
eccezionali e obbiettive esigenze aziendali ostative a quel godimento (Cass.
7/3/96 n.1793, pres. Micali, est. Picone, in D&L 1997, 353)
- Le somme corrisposte, in base a pattuizione diretta fra
le parti, dalla società capogruppo estera al dirigente della società italiana,
in aggiunta alla retribuzione corrisposta dalla società effettiva datrice
di lavoro, debbono considerarsi parte integrante della retribuzione dovuta
dal datore di lavoro, utile ai fini del computo delle c.d. retribuzioni indirette,
ove sia accertato che tali somme ulteriori costituivano corrispettivo della
stessa prestazione resa nellambito dellunico rapporto di lavoro
dirigenziale in essere (Cass. 7/3/96 n.1793, pres. Micali, est. Picone, in
D&L 1997, 353)
- L'indennità una tantum prevista dall'art. 14 CCNL
dirigenti di aziende industriali, avendo funzione di compensazione forfettaria
per i disagi economici connessi al trasferimento, non costituisce un riconoscimento
economico comunque dovuto, ma richiede, quale presupposto, la prova dell'effettivo
mutamento della residenza e dell'organizzazione domestica del dirigente (Pret.
Milano 1/3/95, est,. Cecconi, in D&L 1995, 664)
C. Licenziamento in
genere
- La nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente
non si identifica con quelle di giusta causa o giustificato motivo del licenziamento
del lavoratore subordinato di cui alla L. 15/7/66 n. 604, stante la peculiarità
di un rapporto in cui l'aspetto fiduciario assume - specialmente per il cosiddetto
dirigente maggior o di vertice - un'incisiva rilevanza. Tuttavia, al fine
di considerare giustificato il licenziamento del dirigente, si richiede che
sopravvenga un qualche fatto, oggettivamente apprezzabile, che, se anche non
sia dimostrativo del venir meno del rapporto di fiducia tra imprenditore e
dirigente, tuttavia sia tale da indurre il primo a ritenere non conveniente,
per il buon andamento dell'azienda, utilizzare ulteriormente il secondo. (Nella
fattispecie la Corte ha escluso la giustificatezza del licenziamento disposto
dal datore di lavoro non per sopperire a mancanze imputabili, sia pure indirettamente,
alla conduzione aziendale da parte del dirigente, esclusivamente al fine di
sostituirlo con altro dirigente da lui più apprezzato). (Cass. 8/5/2001 n.
9715, Pres. Santojanni Est. Mileo, in D&L 2002, 421, con nota di Claudia Messana,
"Sull'applicabilità delle garanzie procedimentali dell'art. 7 SL al dirigente
di vertice declassato e sul licenziamento del dirigente per ragioni di nepotismo")
- La nozione di "giustificatezza" del licenziamento del
dirigente, posta dalla contrattazione collettiva, non coincide con quella
di giustificato motivo di licenziamento di cui all'art. 3 della legge n. 604/1966.
Pertanto, i comportamenti del dirigente, pur non integrabili in una giusta
causa o un giustificato motivo di licenziamento con riguardo ai generali rapporti
di lavoro subordinato, possono giustificare il licenziamento del dirigente,
con conseguente disconoscimento dell'indennità supplementare di cui alla contrattazione
collettiva, allorquando risultino suscettibili di concretizzare una valida
ragione di cessazione del rapporto lavorativo in ragione della concreta posizione
assunta nell'organizzazione aziendale del dirigente stesso e del carattere
spiccatamente fiduciario del rapporto di lavoro. (Cass. 12/4/2002, n. 11118,
Pres. Sciarelli, Est. Balletti, in Giur. italiana 2003, 1376, con nota di
Camilla Nannetti, Brevi note sulla nozione di "giustificatezza" del licenziamento
del dirigente)
- La specialità della posizione assunta dal dirigente nell'ambito
dell'organizzazione aziendale impedisce una identificazione della nozione
di del suo licenziamento-sottratto al regime della tutela
obbligatoria di cui all'art. 3 della legge n. 604/1966, come di quella reale
ex art. 18 legge n. 300/1970-con quelle di o
del licenziamento del lavoratore subordinato, ai fini del riconoscimento del
diritto alla indennità supplementare spettante alla stregua della contrattazione
collettiva al dirigente licenziato ingiustificatamente. Trattandosi di un
elemento di esclusiva origine negoziale, l'interpretazione della disposizione
contrattuale che prevede il canone della giustificatezza del recesso va compiuta-nell'ambito
di una valutazione che escluda l'arbitrarietà del licenziamento, al fine di
evitare una generalizzata legittimazione della piena libertà di recesso del
datore di lavoro-dal Giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità
solo per violazione delle regole di ermeneuticacontrattuale, ovvero se non
sia sorretta da una motivazione sufficiente logica e coerente. (Nella specie
la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistenti
i presupposti per l'applicabilità dell'art. 19 del Ccnl dei dirigenti di imprese
industriali, il quale prevede, a carico dell'imprenditore, il pagamento di
una penale risarcitoria, nel caso del licenziamento privo del requisito della
giustificatezza, in quanto le risultanze dell'istruttoria avevano permesso
di accertare sia che il dirigente licenziato non era mai stato addetto al
settore la cui ristrutturazione era stata indicata quale causa della risoluzione
del rapporto, sia che la riorganizzazione di altri settori dell'azienda, pure
richiamata per giustificare il recesso, era stata effettuata in un tempo apprezzabilmente
anteriore al licenziamento). (Cass. 20/6/2003, n. 9896, Pres. Dell'Anno, Rel.
Stile, in Dir. e prat. lav. 2003, 3179)
- L'esclusione legale della categoria dei dirigenti dall'ambito
dell'applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti, con la conseguente
possibilità di licenziamento ad nutum, è limitata unicamente
a coloro che appartengono all'alta dirigenza, caratterizzata dall'ampiezza
ed effettività del potere gestorio e corrispondente alla nozione originaria
dell'alter ego dell'imprenditore e non anche agli appartenenti alla dirigenza
media e bassa, che gode delle medesime garanzie di stabilità degli
altri lavoratori. In conformità a tale principio desunto da norme inderogabili
di legge, il Ccnl del personale direttivo delle aziende di credito distingue
tra dirigenti che compongono la direzione dell'intera azienda ovvero di pari
grado, il cui licenziamento resta regolato esclusivamente dal codice civile
e altri dirigenti, cui si applicano le normali regole del licenziamento "giustificato"
(Cass. sez. lav. 12 novembre 1999 n. 12571, pres. De Tommaso, est. Sciarelli,
in D&L 2000, 209, n. Ianniello, Ancora sul licenziamento dei dirigenti
intermedi. Una svolta?; in Mass. Giur. lav. 2000, pag. 73, con nota
di Gramiccia, Il licenziamento del dirigente di vertice e dello pseudo
dirigente; in Riv. it. dir. lav. 2000, pag. 746, con nota di Venditti,
Recesso ad nutum e licenziamento del dirigente minore)
- Lattribuzione da parte del datore di lavoro della
qualifica dirigenziale a un proprio dipendente può essere contestata da questultimo
ove le mansioni effettivamente svolte non corrispondano a quelle previste
e/o manchino i caratteri distintivi propri della qualifica dirigenziale: in
tal caso, trattandosi in realtà di pseudo dirigente, il rapporto di lavoro
soggiace allordinaria disciplina legale limitativa dei licenziamenti
(Pret. Napoli 10/6/97, est. Vitiello, in D&L 1998, 109, n. MANNA,
Il controllo del giudice sull'attribuzione convenzionale della qualifica
di dirigente)
- La specialità della posizione assunta dal dirigente
nell'ambito dell'organizzazione aziendale impedisce una identificazione tra
la nozione di "giustificatezza" del licenziamento ai fini della
indennità supplementare spettante alla stregua della contrattazione
collettiva al dirigente e quella di "giusta causa" o "giustificato
motivo" del licenziamento del lavoratore subordinato a norma della l.
n. 604/66; ne consegue che fatti o condotte non integranti giusta causa o
giustificato motivo con riguardo al rapporto di lavoro in generale ben possono
giustificare il licenziamento del dirigente, con conseguente disconoscimento
dell'indennità supplementare di cui alla contrattazione collettiva;
in questa prospettiva il criterio col quale valutare la legittimità
del licenziamento del dirigente è dato dal rispetto da parte del datore
di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto
(Cass. 4/1/00, n. 22, pres. Dell'Anno, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 298,
con nota di Foglia, Licenziamento del dirigente e qualificazione della nozione
convenzionale di "giustificatezza")
- Il requisito della giustificatezza del licenziamento
richiesto dalla contrattazione collettiva fornisce ai dirigenti non
dotati di stabilità né reale né obbligatoria la minor tutela consistente
nel penalizzare il recesso che non risponda a condizioni minime di ragionevolezza
e cioè che da un lato non sia coerente con la motivazione addotta e dallaltro
rappresenti lesercizio arbitrario e non conforme a buona fede e correttezza
della facoltà di recesso (Trib. Milano 12/1/99, pres. ed est. Mannacio, in
D&L 1999, 385)
- Non può ritenersi giustificato il licenziamento del dirigente
che non sia sorretto da motivi di una certa consistenza e ragionevolezza,
tenendo conto delle posizioni e dei contrapposti interessi delle parti: in
particolare, non può ritenersi contestabile il modo in cui il dirigente perviene
a un risultato utile allazienda, a meno che non gli si imputi di avere
agito scorrettamente o in modo illecito; nemmeno è censurabile lavere
posto allazienda lalternativa fra le proprie dimissioni e la risoluzione
del rapporto con un consulente, perché il dirigente può disporre del proprio
rapporto di lavoro e può e deve esprimere i propri giudizi e convinzioni nelle
questioni sulle quali è chiamato a operare e rispondere (Trib. Milano 10/9/97,
pres. ed est. Ruiz, in D&L 1998, 190)
- Al licenziamento intimato al dirigente, giusto il disposto
di cui all'art. 10 L. 604/66, non può trovare applicazione il termine di decadenza
di cui all'art. 6 della medesima legge, mentre si applica la procedura ex
art. 7 S.L. (Pret. Monza 11/3/96, est. Padalino, in D&L 1996, 792)
- Compete il risarcimento dei danni al dirigente che abbia
perduto il diritto alla copertura assicurativa prevista dall'art. 12 c. 4
CCNL 16/5/85 Dirigenti aziende industriali, a cagione della colpevole inerzia
della società datrice nei confronti della compagnia assicuratrice, ove risulti
accertato che il rapporto di lavoro si è effettivamente risolto a causa dell'invalidità
del dirigente, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto (Trib.
Sondrio 19/12/94, pres. Guadagnino, est. Covino, in D&L 1996, 183)
- Nell'ambito del rapporto dirigenziale, la cui disciplina
è ispirata alla libera recedibilità, e in virtù dell'autonomia
negoziale riconosciuta dagli artt. 1321 e 1322 c.c., le parti sono libere,
così come di stipulare un patto di prova per il caso di nuova assunzione,
anche di riconoscere pattiziamente soltanto al datore di lavoro la facoltà
di risolvere il rapporto entro un breve termine, dietro corresponsione al
dirigente di una penale, scegliendo in tal modo uno schema contrattuale preposto
a rimuovere possibili situazioni di incertezza sugli effettivi diritti della
parti nel caso di estinzione (Cass. 30/10/00, n. 14299, pres. Santojanni,
est. Putaturo Donati, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 542, con nota di Di
Paola, Patto di "prova unilaterale" atipico nel rapporto dirigenziale
e ambito di applicazione dell'articolo 2113 c.c.: un chiarimento utile della
Cassazione)
- Ove con la lettera di licenziamento di un dirigente il
datore di lavoro comunichi il recesso con effetto immediato, senza il rispetto,
quindi, dei termini di preavviso, e con riconoscimento del diritto del dirigente
alla relativa indennità sostitutiva, l'effetto risolutorio del rapporto, proprio
della dichiarazione unilaterale recettizia del datore, si produce al momento
del ricevimento della comunicazione da parte del dipendente. Ne consegue l'irrilevanza
della malattia insorta successivamente la quale può sospendere solo la decorrenza
del periodo di preavviso lavorato, dato che l'effetto c.d. reale attribuito
al preavviso del contratto collettivo (interpretato secondo i canoni di ermeneutica
contrattuale) altro non è che una fictio iuris che consente al dirigente di
beneficiare di eventuali aumenti economici e normativi introdotti successivamente
alla risoluzione del rapporto. (Trib. Milano 17/6/2002, Est. Di Ruocco, in
Lav. nella giur. 2003, 385)
D. Licenziamento disciplinare
- Le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, commi
2 e 3, della legge 20 maggio 1970 n. 300 ai fini della irrogazione di sanzioni
disciplinari sono applicabili anche in caso di licenziamento di un dirigente
d'azienda, a prescindere dalla specifica posizione dello stesso nell'ambito
dell'organizzazione aziendale, se il datore di lavoro addebita al dirigente
un comportamento negligente o, in senso lato, colpevole, al fine di escludere
il diritto del medesimo al preavviso, oppure alla indennità c.d. supplementare
eventualmente prevista dalla contrattazione collettiva in ipotesi di licenziamento
ingiustificato; la violazione di dette garanzie comporta non la nullità del
licenziamento stesso ma l'impossibilità di tener conto dei comportamenti irritualmente
posti a base del licenziamento ai fini dell'esclusione del diritto al preavviso
ed all'indennità supplementare. (Cass. 3/4/2003, n. 5213, Pres. Ciciretti,
Rel. Toffoli, in Dir. e prat. lav. 2003, 2105)
- Le garanzie procedimentali dell'art. 7 SL sono applicabili
nei confronti dei dirigenti che, già in posizione apicale nell'ambito dell'impresa,
siano stati rimossi dalla suddetta posizione ed adibiti a mansioni residue
riconducibili alla media e bassa dirigenza (nel caso di specie al dirigente
erano state revocate le funzioni di capo del personale). (Cass. 8/5/2001 n.
9715, Pres. Santojanni Est. Mileo, in D&L 2002, 421, con nota di Claudia Messana,
"Sull'applicabilità delle garanzie procedimentali dell'art. 7 SL al dirigente
di vertice declassato e sul licenziamento del dirigente per ragioni di nepotismo")
- In tema di licenziamento disciplinare del dirigente,
l'inosservanza del procedimento di cui all'art. 7 c. 2 e 3 SL impedisce di
considerare l'atto come giustificato e determina il sorgere di tutti gli obblighi
risarcitori previsti dalla contrattazione collettiva per il licenziamento
ingiustificato, in quanto la non corretta enunciazione delle ragioni poste
a fondamento del recesso non consente di ritenere integrata la giusta causa
o il giustificato motivo invocato dal datore di lavoro (Pret. Monza 19/2/96,
est. Padalino, in D&L 1997, 170)
- Nel licenziamento disciplinare del dirigente, il mancato
rispetto da parte del datore di lavoro della procedura prevista dallart.
7 SL non comporta di per sé lobbligo alla corresponsione dellindennità
supplementare, che è invece dovuta, secondo il contratto collettivo, esclusivamente
in ipotesi particolari, quali il recesso irrogato senza lindicazione
delladdebito o del tutto privo di requisito causale (Trib. Milano 23/5/98,
pres. ed est. Mannacio, in D&L 1998, 1058, nota Capurro, Violazione
delle regole procedurali e conseguenze sanzionatorie nel licenziamento disciplinare
del dirigente)
E. Licenziamento: casistica
- Il datore di lavoro non può pretendere che il dirigente
sia disposto ad assumere qualsiasi iniziativa nell'interesse della società,
specie se il comportamento richiesto sia ritenuto, fondatamente, tale da agevolare
il compimento di atti illeciti, consistenti nella fattispecie nella richiesta
di alterare i dati del bilancio della società (operazione poi effettuata con
la collaborazione di altro dipendente). Siccome la perplessità della dirigente
amministrativa sulle variazioni contabili richiestele erano motivate da specifiche
ragioni non pretestuose, la perdita del posto di lavoro a seguito di licenziamento
disciplinare si pone in contrasto con il principio di buona fede e, conseguentemente,
alla manager licenziata perché rifiutatasi di compiere atti illeciti o irregolarità
fiscali, spetta sia l'indennità per mancato preavviso sia l'indennità supplementare
(Cass. 8/11/2002, n. 15749, Pres. Trezza, Rel. Fogli, in Lav. e prev. oggi
2003, 323)
- Il comportamento del dirigente, che, in nome e per conto
della società datrice, abbia sottoscritto una modifica di patti contrattuali,
rivelatasi poi eccessivamente onerosa per lazienda, integra gli estremi
del giustificato motivo di licenziamento, ma non quelli della giusta causa,
trattandosi di atto rientrante nei poteri di rappresentanza del dirigente,
e dallantieconomicità non immediatamente percepibile, sì da potersi
escludere il dolo e la colpa grave, in relazione ai primari doveri di diligenza
e fedeltà (Trib. Milano 19/4/97, pres. Mannacio, est. Accardo, in D&L
1997, 813)
- Il licenziamento del dirigente per soppressione di posto
in conseguenza della ristrutturazione di ufficio è giustificato, le cause
di giustificatezza di diritto comune sono assorbite nel principio di giustificato
motivo oggettivo di licenziamento ex art. 3, L. 15/7/66 n. 604 (Pret. Nola,
sez. Pomigliano dArco, 2/12/97, est. Perrino, in D&L 1998,
454, n. PANDURI, Soppressione del posto di lavoro per riorganizzazione
dellorganigramma aziendale; giustificato motivo e giustificatezza del
licenziamento del dirigente; giustificatezza e cause tipiche di risoluzione
del contratto; criteri e principi che sottendono alla giustificatezza del
licenziamento e principio della buona fede)
- E' illegittimo il licenziamento intimato a un dirigente
per essersi rifiutato, in assenza di un preciso ordine in tal senso, di trasferirsi
all'estero a svolgere la propria attività lavorativa come prospettatogli
dalla società datrice di lavoro (Trib. Milano 9 maggio 2000, est. Martello,
in D&L 2000, 1009)
- Deve ritenersi illegittimo il licenziamento disposto
nei confronti di un dirigente dellEnte Poste italiane per il raggiungimento
dei 65 anni di età, come previsto dalla normativa successiva alla privatizzazione
dellEnte, qualora il dirigente avesse precedentemente esercitato lopzione
ai sensi degli artt. 3, L. 23/10/92 n. 421 e 16, D. Lgs. 30/12/92 n. 503 per
la prosecuzione del rapporto per i due anni successivi al compimento dei 65
anni, stante il mantenimento ai sensi dellart. 6, 1° comma, L. 29/1/94
n. 71 dei diritti acquisiti prima della privatizzazione, con conseguente obbligo
da parte dellEnte Poste di corrispondergli tutte le retribuzioni dal
licenziamento fino alla data in cui il dirigente avrebbe avuto diritto alla
continuazione del rapporto, con esclusione invece dellindennità supplementare
(Trib. Milano 9/5/98, pres. Gargiulo, est. Ruiz, in D&L 1998, 1037)
F. Collegio arbitrale
- Qualora un dirigente industriale, senza incontrare l'opposizione
del datore, abbia adito il collegio arbitrale in forza della clausola compromissoria
per arbitrato irrituale prevista nel c.c.n.l. per la determinazione dell'indennità
supplementare conseguente al licenziamento ritenuto ingiustificato, egli non
può successivamente riproporre la medesima azione dinanzi al giudice togato,
che dovrà in ipotesi dichiarare inammissibile la domanda (nella fattispecie
il collegio arbitrale dal canto suo aveva dichiarato irricevibile il ricorso
per intervenuta decadenza, stante il superamento del termine perentorio per
proporlo. (Cass. 28/3/2002, n. 4566, Pres. Prestipino, Est. Putaturo Donati,
in Riv. it. dir. lav. 2003, 105, con nota di Michele Mariani, Sui rapporti
tra la giurisdizione ordinaria e quella arbitrale).
- In presenza di una chiara e inequivoca manifestazione
di volontà di voler adire l'autorità giudiziaria, il ricorso al Collegio arbitrale
previsto dal contratto collettivo dirigenti di azienda del terziario 1/3/88
per la determinazione dell'indennità supplementare, proposto per meri fini
tuzioristici dal dirigente licenziato, non impedisce il contestuale ricorso
al pretore del lavoro per la proposizione della medesima domanda, relativa
alla spettanza e alla misura dell'indennità suppletiva, nonché per la diversa
domanda relativa alla nullità del licenziamento (Pret. Milano 31/1/95, est.
Peragallo, in D&L 1995, 749)
G. Indennità supplementare
- Nel vigore del DPR 22/12/86 n. 917, che assoggetta a
tassazione i proventi conseguiti a titolo di risarcimento del danno cagionato
dalla perdita di redditi, deve escludersi la tassabilità dellindennità
supplementare per ingiustificato licenziamento del dirigente, che costituisce
risarcimento del danno alla professionalità e al prestigio del prestatore
dopera, e non risarcimento del danno da perdita di redditi (Comm. Trib.
Reg. Milano 25/1/97, pres. Bozzi, est. Colavolpe, in D&L 1997,
825 n. Tagliagambe, Profili di incostituzionalità del decreto Dini in materia
di tassazione di sentenze e transazioni di lavoro)
- Le previsione della indennità supplementare corrisposta
al dirigente di azienda ingiustificatamente licenziato rappresenta la sanzione
per l'aver oltrepassato, da parte del datore di lavoro, il limite di recedere
dal contratto, non essendo stata prevista allo scopo di risarcire il dirigente
ingiustificatamente licenziato dalla perdita di redditi, bensì, prevalentemente,
di reintegrare il patrimonio professionale leso: essa va quindi esclusa da
Irpef (Comm. Trib. Prov. Roma 8/3/01, pres. Carteny, est. Centi, in Dir. lav.
2001, pag. 357, con nota di Salvatore, Sull'imponibilità, ai fini Irpef,
dell'indennità supplementare corrisposta ad un dirigente licenziato
ingiustificatamente)
H. Dimissioni
- Nell'interpretazione delle clausole della contrattazione
collettiva con cui, in riferimento all'ambito delle fusioni societarie e dei
trasferimenti di azienda, siano riconosciuti ai lavoratori benefici e vantaggi
aggiuntivi rispetto a quelli legislativamente previsti, le nozioni legislative
e comunitarie di tali eventi non sono necessariamente vincolanti (Nella specie
era oggetto di interpretazione l'art. 13, secondo comma, del c.c.n.l. per
i dirigenti di aziende industriali, nella parte relativa all'indennità
riconosciuta al dirigente resosi dimissionario nel termine di 180 giorni dal
verificarsi di uno degli eventi previsti dal primo comma; il giudice di merito,
con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che il riferimento alle
ipotesi di fusione aziendale andava interpretato, sulla base del tenore complessivo
delle disposizioni e della "ratio" della specifica indennità,
nel senso della normale irrilevanza di una fusione societaria per incorporazione
per il dirigente della società incorporante (Cass. 9/8/00, n. 10500,
pres. Ianniruberto, est. Vidiri, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 30)
I. Preavviso
- L'effetto reale attribuito al preavviso dal contratto
collettivo altro non è che una fictio iuris che consente al dirigente di beneficiare
di eventuali aumenti economici e normativi introdotti dalla contrattazione
collettiva successivamente alla risoluzione del rapporto. (Trib. Milano 17/6/2002,
Est. Di Ruocco, in Lav. nella giur. 2003, 567, con commento di Filippo Collia)
L. Rapporto a termine
- E' legittima l'attribuzione al lavoratore, quale trattamento
di miglior favore, della qualifica convenzionale di dirigente, superiore a
quella corrispondente alle mansioni svolte. In tal caso l'apposizione del
termine al contratto di lavoro è legittima quando sia sorretta da ragioni
obiettive e non risulti che sia diretta ad aggirare il divieto di contratti
di lavoro a tempo determinato (Cass. 22/9/2002, n. 13326, Pres. Senese, Est.
D'Agostino, in Riv. it. dir. lav. 2003, 554, con nota di Carlo Pisani, Il
lavoro a termine dello pseudodirigente)
- Costituisce legittima espressione dell'autonomia negoziale,
quando risponda ad un apprezzabile interesse delle parti e non sia provato
un intento elusivo di norme imperative, il riconoscimento ad un lavoratore
della qualifica di dirigente che prescinda dalla corrispondenza della stessa
alle mansioni effettivamente svolte. E' pertanto legittima e non può di per
sé ritenersi in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico l'apposizione
di un termine al contratto di lavoro di un dirigente, cui sia stata attribuita
tale qualifica pur in difetto dei requisiti previsti dalla contrattazione
collettiva. (Cass. 22/9/2002, n. 13326, Pres. Senese, Est. D'Agostino, in
Riv. it. dir. lav. 2003, 298, con nota di Stefano Bartalotta, La qualifica
di dirigente tra legge e contratto).
M. Rimborso spese del giudizio
- Il diritto del dirigente ad ottenere il rimborso delle
spese del giudizio, previsto dall'art. 15 Ccnl nel caso in cui nei suoi confronti
sia stato aperto procedimento penale per fatti connessi all'esercizio delle
sue funzioni, sussiste anche qualora il giudizio penale sia stato concluso
con una sentenza di patteggiamento, restando esclusa la sola ipotesi di dolo
e colpa accertata con sentenza passata in giudicato. (Trib. Firenze 22/11/2001,
Est. Muntoni, in D&L 2002, 669, con nota di Roberto Muller, "Sentenza penale
di patteggiamento e riconoscimento di responsabilità")
N. Pubblico impiego
- E' infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18, decreto legislativo n. 387/98, sollevata con riferimento agli
artt. 76 e 77 Cost. in quanto resta rimesso alla scelta discrezionale del
legislatore ordinario - suscettibile di modificazioni in relazione ad una
valutazione delle esigenze della giustizia e ad un diverso assetto dei rapporti
sostanziali - il conferimento ad un giudice, sia ordinario, sia amministrativo,
del potere di conoscere ed eventualmente annullare un atto della pubblica
amministrazione o di incidere sui rapporti sottostanti, secondo le diverse
tipologie di intervento giurisdizionale previste. La scelta del legislatore
- operata dall'art. 18, decreto legislativo n. 387/98 - si inquadra nella
tendenza a rafforzare la effettività della tutela giurisdizionale,
in modo da renderla immediatamente più efficace, anche attraverso una
migliore distribuzione delle competenze e delle attribuzioni giurisdizionali,
a seconda delle materie prese in considerazione. Con essa il legislatore delegante
e quello delegato, in attuazione della legge di delega, hanno voluto modellare
e fondare tutti i rapporti dei dipendenti della amministrazione pubblica (compresi
i dirigenti) secondo "il regime di diritto privato del rapporto di lavoro",
traendone tutte le conseguenze anche sul piano del riparto di giurisdizione,
a tutela degli stessi dipendenti, in base ad una esigenza di unitarietà
della materia. Ne consegue che la tutela giurisdizionale del rapporto di lavoro
dei dirigenti, ormai senza esclusione di livelli, è stata attratta
nella devoluzione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro,
in capo al quale si concentra la titolarità della giurisdizione sulle
posizioni soggettive dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, salve
le eccezioni previste. (Corte Cost. 23/7/01, n. 275, pres. Ruperto, est. Chieppa,
in Lavoro e prev. oggi. 2001, pag. 1173)
- E' inammissibile la questione di costituzionalità inerente
il ruolo unico della dirigenza pubblica (artt. 15, comma 1, e 23 del d.lgs.
n. 29/93, trasfusi nei corrispondenti artt. 15, comma 1, e 23 del d.lgs. n.
165/01), non avendo il giudice a quo censurato anche lo specifico criterio
di delega posto dalla lettera b) del quarto comma dell'art.11, l. n. 59/97,
che prevede l'istituzione di tale ruolo unico; la questione proposta - concernendo
non già il modo in cui il legislatore delegato ha dato attuazione alla delega,
bensì la previsione stessa del ruolo unico dei dirigenti - avrebbe dovuto
infatti coinvolgere anche il criterio di delega concernente l'istituzione
di tale ruolo unico. (Corte Cost. ordinanza 30/1/02, n. 11, pres. Ruperto,
est. Bile, in Lavoro nelle p.a. 2002, pag. 293, con nota di Boscati, La privatizzazione
della dirigenza generale promossa a pieni voti dalla Consulta)
- Le controversie relative al conferimento degli incarichi
dirigenziali appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto
sono relative a rapporti di lavoro già in corso soggetti al potere
gestionale privatistico della amministrazione datore di lavoro, da cui deriva
che, quand'anche la lesione lamentata dal dirigente derivi dal suo esercizio
discrezionale, la situazione soggettiva lesa deve qualificarsi come interesse
legittimo di diritto privato, riconducibile nell'ampia categoria dei diritti
di cui all'art. 2907 c.c. (Trib. Bologna 23/4/2001, pres. E est. Palladino,
in Lavoro giur. 2001, pag. 1059, con nota di Boscati, Conferimento degli incarichi
dirigenziali tra discrezionalità del datore di lavoro pubblico e controllo
giudiziale)
- L'atto di conferimento degli incarichi dirigenziali deve
essere preceduto da una valutazione comparativa dei candidati in cui non può
assumere alcun rilievo negativo un precedente provvedimento di trasferimento
per incompatibilità ambientale poiché esso non riveste carattere
sanzionatorio, ma costituisce una semplice presa d'atto dell'esistenza di
una situazione di fatto non favorevole al buon andamento dell'attività
amministrativa, di carattere occasionale per essere riferita ad un determinato
ambiente e ad un determinato momento temporale (Trib. Bologna 23/4/2001, pres.
E est. Palladino, in Lavoro giur. 2001, pag. 1059, con nota di Boscati, Conferimento
degli incarichi dirigenziali tra discrezionalità del datore di lavoro
pubblico e controllo giudiziale)
- Non comporta alcuna lesione della discrezionalità
gestoria della pubblica amministrazione, la pronuncia di condanna emanata
ai sensi dell'art. 68, 2° comma, d.lgs. n. 29/93, con cui il giudice individua
l'avente diritto al conferimento di un dato incarico dirigenziale sostituendo
la propria valutazione a quella del datore di lavoro, in applicazione degli
specifici e rigidi parametri fissati dalla fonte collettiva (Trib. Bologna
23/4/2001, pres. E est. Palladino, in Lavoro giur. 2001, pag. 1059, con nota
di Boscati, Conferimento degli incarichi dirigenziali tra discrezionalità
del datore di lavoro pubblico e controllo giudiziale)
- Al Direttore sanitario DPP in un Irccs non è direttamente
applicabile la normativa vigente per i Direttori sanitari delle Aziende sanitarie
locali (Pret. Milano 10/5/99 (ord), est. Chiavassa, in D&L 1999,
616, n. Piccolomini, La normativa applicabile o comunque rilevante in materia
di Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico)
- Nel caso di rapporto di lavoro con dirigenti medici,
non è consentita la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, avendo il D. Lgs. 19/6/99 n. 229 eliminato con riferimento
alla dirigenza medica l'istituto del tempo definito e trasformato tutti i
rapporti di lavoro in rapporti a tempo pieno; considerata la disciplina speciale
contenuta nel D. Lgs. 19/6/99 n. 229 deve ritenersi che alla dirigenza medica
non siano applicabili le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 57°
e 58°, L. 23/12/96 n. 669, che disciplinano in via generale il rapporto
di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego (Trib. Milano 28 marzo 2000,
est. Santosuosso, in D&L 2000, 735)
- I dirigenti medici di primo livello, pur non essendo
preposti a strutture o reparti, sono comunque legittimamente qualificati come
dirigenti dalla speciale normativa di settore in forza della particolare complessità
ed autonomia della mansione; pertanto i contratti a termine con essi stipulati
non sono soggetti, ai sensi dell'art. 4 L. 230/62, alle limitazioni di cui
agli artt. 1 e 2 della medesima legge. (Trib. Milano 28/1/2002, ord., Est.
Marasco, in D&L 2002, 365)
- In caso di licenziamento del dirigente sanitario per
giusta causa non trova applicazione né l'art. 56, 1° comma, DPR 761/79, pur
tuttora vigente, che disciplina il licenziamento per incapacità "professionale",
né l'art. 59 Ccnl che disciplina il recesso per responsabilità grave e reiterata
del mancato conseguimento dei risultati previsti dall'incarico; trova invece
applicazione l'art. 36, 3° comma, con conseguente obbligo del datore di lavoro
di formulare preventivamente una specifica contestazione degli addebiti (nella
fattispecie la contestazione è stata ritenuta generica in quanto riferita
al solo dato statistico dei decessi avvenuti nel reparto d'assegnazione, senza
indicazione di specifici comportamenti addebitati al sanitario). (Trib. Roma
12/2/2002, Est. Delle Donne, in D&L 2002, 736)
- In base all'art. 22 del Ccnl per i dipendenti degli Enti
locali, le amministrazioni formulano in via preventiva i criteri per l'affidamento
e la revoca degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi stabiliti
dall'art. 19 D. Lgs 3/2/93 n. 29 e comunicano tali criteri, prima della definitiva
determinazione, alle rappresentanze sindacali. E' illegittima quindi l'attribuzione
di incarichi che non sia stata preceduta dalla formulazione preventiva dei
suddetti e dalla loro comunicazione alle rappresentanze sindacali (Trib. Milano
5 gennaio 2000, est. Ianniello, in D&L 2000, 383, n. Nespor, Un primo
stop alla gestione del potere attraverso la politica distributiva degli incarichi
dirigenziali)
- E' illegittimo il mancato affidamento di un incarico
dirigenziale a un dirigente in assenza di accertamento dell'inosservanza delle
direttive e dei risultati negativi della gestione (Trib. Milano 5 gennaio
2000, est. Ianniello, in D&L 2000, 383, n. Nespor, Un primo stop alla
gestione del potere attraverso la politica distributiva degli incarichi dirigenziali)
- L'atto di conferimento degli incarichi dirigenziali deve
essere preceduto da una valutazione comparativa ed è soggetto all'obbligo
di una puntuale motivazione in cui vengono esternate le ragioni della scelta
effettuata (Trib. Gorizia 2/8/00 ordinanza, est. Masiello, in Lavoro giur.
2001, pag. 565, con nota di Pizzonia, Incarichi dirigenziali e tutela giurisdizionale)
- Non appare configurabile, nell'attuale ordinamento, un
diritto soggettivo perfetto del dirigente pubblico a non essere demansionato
all'interno della qualifica dirigenziale. Tuttavia occorre pur sempre accertare
in concreto se il danno professionale possa comunque prospettarsi quale conseguenza
dell'illegittimo comportamento della P.A. (Trib. Gorizia 2/8/00 ordinanza,
est. Masiello, in Lavoro giur. 2001, pag. 565, con nota di Pizzonia, Incarichi
dirigenziali e tutela giurisdizionale)
- Con l'assetto definitivo introdotto dal D.lgs. n. 229/99
è stata nettamente delineata la distinzione tra regime lavorativo esclusivo
e regime non esclusivo e si è previsto l'affidamento di compiti manageriali
e di responsabilità soltanto ai medici dirigenti con rapporto di lavoro
esclusivo, valorizzando il principio di concorrenzialità tra strutture
sanitarie pubbliche e strutture sanitarie private e imponendo al dirigente
un impegno e una collaborazione assoggettata a rigorose regole nonché
evitando possibili situazioni di conflitto di interessi obbiettivamente ipotizzabili
per il medico dipendente che operi in concorrenza con la propria azienda (Trib.
Milano 31/7/00, est. Marasco, in Orient. giur. lav. 2000, pag. 887)
- La graduazione delle funzioni dirigenziali, quale provvedimento
amministrativo di natura costitutiva e non meramente ricognitiva delle funzioni
svolte dai dirigenti, rappresenta il presupposto indefettibile ai fini della
corresponsione dell'indennità di posizione prevista dall'art. 39 del
Ccnl 10/4/96 per il Comparto Regioni - Enti locali. ( Consiglio di Stato 21/7/00,
n. 4072, pres. Catallozzi, est. Saltelli, in Lavoro nelle p.a. 2001, pag.
217, con nota di Zappalà, L'indennità di posizione dei dirigenti
" presa sul serio": le potenzialità di uno strumento incentivante)
- E' illegittimo il provvedimento di revoca dell'incarico
dirigenziale adottato dall'amministrazione senza previa comunicazione di avvio
del relativo procedimento ai sensi dell'art. 7, l. n. 241/90 e senza alcuna
motivazione (come imposto dall'art. 3 della predetta legge); peraltro, ai
fini della sospensione dell'esecutività del provvedimento di revoca
dell'incarico, è sufficiente che la ricostruzione dei profili fattuali
operata dal giudice accerti la violazione dei canoni di buon andamento e imparzialità
(facilmente ravvisabile in un modus procedendi "contraddittorio"
e "dispotico" della amministrazione) (Trib. Potenza 16/11/99, ordinanza
n. 1931, est. Colucci, in Lavoro nelle p.a. 2001, 230, con nota di Salomone,
L'obbligo di motivazione del provvedimento di revoca dell'incarico dirigenziale
e la comunicazione di avvio del relativo procedimento)
- Le funzioni dirigenziali conferite prima dell'entrata
in vigore del d.p.r. n. 150/99 e del d.lgs. n. 80/98 non possono continuare
ad essere esercitate dal dirigente in difetto di uno specifico accordo con
la pubblica amministrazione (Trib. Roma 28/4/00, ordinanza, est. Cocchia,
in Lavoro nelle p.a. 2001, 233, con nota di Pasqua, Accordo per incarico dirigenziale
ed esecuzione in forma specifica)
- La modifica di un incarico, attribuito a un dirigente
in virtù dell'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 29/93, può aver luogo
o consensualmente, oppure per volontà unilaterale dell'Amministrazione,
ma solo nelle ipotesi di revoca espressamente previste dalla legge e dalla
contrattazione collettiva (Trib. Venezia 8/6/00, ordinanza, pres. Santoro,
est. Marra, in Lavoro nelle p.a. 2001, pag. 248, con nota di Montanari, Modifica
unilaterale dell'incarico dirigenziale e requisiti di forma)
- Per l'individuazione del contenuto dell'incarico dirigenziale,
in mancanza di un contratto formale, del quale non è requisito essenziale
né l'individuazione degli obiettivi, né la forma scritta, acquistano
rilievo atti concludenti, equivalenti ad esso (nella specie uno scambio di
lettere tra amministrazione e dirigente) (Trib. Venezia 8/6/00, ordinanza,
pres. Santoro, est. Marra, in Lavoro nelle p.a. 2001, pag. 248, con nota di
Montanari, Modifica unilaterale dell'incarico dirigenziale e requisiti di
forma)
- Ai sensi dell'art. 19, 2° comma, D. Lgs. 3/2/93 n.
29 il conferimento degli incarichi di direzione deve avvenire con atti aventi
natura contrattuale e volontaria; pertanto il trasferimento del dirigente
pubblico a seguito di conferimento di nuovo incarico non può essere
disposto senza il consenso del dirigente stesso (Trib. Milano 3 aprile 2000
(ord.), est. Atanasio, in D&L 2000, 733)
- La promozione dei dipendenti e l'attribuzione di incarichi
dirigenziali, rientrando nel potere di organizzazione discrezionale del datore
di lavoro, sono suscettibili di controllo in sede giurisdizionale esclusivamente
sotto il profilo dell'osservanza di leggi, regolamenti o CCNL, nonché
del rispetto del generale dovere di correttezza e di buona fede di cui all'art.
1175 c.c.; in materia di incarichi dirigenziali, sotto il profilo dell'osservanza
alle leggi, viene in rilievo l'art. 19 del d.lgs. n. 29/93 che, ai fini del
conferimento di incarichi dirigenziali, impone una valutazione in chiave comparativa,
nell'ambito della quale è obbligatoria la considerazione di elementi
di carattere obiettivo (natura e caratteristiche dei programmi da realizzare)
e di carattere soggettivo (attitudini e capacità professionali). E'
quindi indispensabile estrinsecare la valutazione degli elementi che giustificano
la scelta (Nella fattispecie si è ritenuto che l'intervento del giudice
è legittimo nel caso in cui l'esercizio del potere di scelta discrezionale
risulti affetto da manifesta irragionevolezza o inadeguatezza, rivestendo
i caratteri dell'arbitrarietà, ma non può investire il merito
delle scelte, riconducibile all'attività valutativa discrezionale della
pubblica amministrazione rientrante nella potestà di autorganizzazione
della stessa) (Trib. Napoli 10/12/99, ordinanza, pres. e est. Papa, in Lavoro
nelle p.a. 2001, pag. 254, con nota di Talamo, Onere di motivazione e criteri
per il conferimento degli incarichi dirigenziali: il controllo del giudice
ordinario)
- Ai fini del riparto di giurisdizione relativamente ad
una controversia avente ad oggetto l'impugnazione del conferimento di un incarico
dirigenziale, nella quale venga in contestazione lo svolgimento delle procedure
selettive presupposte, occorre avere riguardo al criterio della materia, a
prescindere dalle posizioni giuridiche soggettive dedotte; pertanto la relativa
competenza è del giudice ordinario (T.A.R. Friuli venezia Giulia 18/12/99,
n. 1282, pres. Bagarotto, est. Settesoldi, in Lavoro nelle p.a. 2001, pag.
224, con nota di Macioce, Conferimento di incarichi dirigenziali e riparto
di giurisdizione)
- L'art. 51, l. n. 142/90, come modificato dalle leggi
127/97 e 191/98, consente ai Sindaci di attribuire funzioni dirigenziali a
dipendenti comunali prescindendo dalla loro qualifica funzionale e dal loro
titolo di studio, anche in deroga ad ogni diversa disposizione, legando le
loro scelte alla concreta realtà fattuale ed organizzativa dell'Ente
con l'unico limite della necessità di motivare i provvedimenti in modo
congruo e contestuale alla loro emanazione (Trib. S. Angelo dei Lombardi 4/7/00,
ordinanza, pres. e est. Ciafaldini, in Lavoro nelle p.a. 2001, pag. 244, con
nota di Navilli, Incarichi dirigenziali negli enti locali, motivazione dell'atto
e tutela cautelare)
- Ai fini del riparto di giurisdizione relativamente ad
una controversia avente ad oggetto l'impugnazione del conferimento di un incarico
dirigenziale, nella quale venga in contestazione lo svolgimento delle procedure
paraconcorsuali presupposte, occorre avere riguardo alla posizione giuridica
dedotta, atteso che si tratta di una vicenda antecedente la costituzione del
rapporto di lavoro, come tale attribuita alla cognizione del giudice amministrativo,
mentre una volta costituito tale rapporto la relativa controversia va devoluta
al giudice ordinario, in base al criterio di riparto per materia (T.A.R. Abruzzo,
26/2/00, n. 132, pres. Catoni, est. Eliantonio, in Lavoro nelle p.a. 2001,
con nota di Macioce, Conferimento di incarichi dirigenziali e riparto di giurisdizione)
- Non è manifestamente infondata - in relazione
all'art. 76 Cost., per violazione dei limiti fissati dalla legge di delega
all'art. 1 lett. q) L. 23/10/92 n. 421 e in relazione all'art. 3 Cost. per
violazione del principio di uguaglianza - l'eccezione di illegittimità
costituzionale del 1° e 2° comma (prima parte) dell'art. 15, D. Lgs.
30/12/92 n. 502 (nel testo antecedente il D. Lgs. 19/6/99 n. 229) nella parte
in cui attribuiscono la qualifica dirigenziale anche al personale medico di
primo livello, privo di responsabilità di direzione (Trib. Milano 11
aprile 2000 (ord.), est. Atanasio, in D&L 2000, 665)
- E' illegittima la revoca anticipata dell'incarico conferito
a dirigente comunale, laddove l'Amministrazione non dimostri - ai sensi dell'art.
13 Ccnl Enti Locali - l'esistenza di comprovate esigenze organizzative o produttive,
essendo a tal fine insufficiente la mera vacanza di altro posto. Il dirigente
al quale sia stato illegittimamente revocato l'incarico ha diritto al risarcimento
del danno patrimoniale da quantificarsi nella differenza tra le retribuzioni
di posizione relative all'incarico revocato ed a quello assegnato (nella specie
l'incarico revocato era di terza fascia e quello assegnato era di quinta).
(Trib. Milano 31/10/2001, Est. Curcio, in D&L 2002, 118)