DIRIGENTI


A. Mansioni e qualifica    B. Questioni retributive    C. Licenziamento in genere    D. Licenziamento disciplinare    E. Licenziamento: casistica    F. Collegio arbitrale    G. Indennità supplementare    H. Dimissioni    I. Preavviso   L. Rapporto a termine    M. Rimborso delle spese del giudizio     N. Pubblico impiego


A. Mansioni e qualifica

  1. La figura professionale del dirigente, che in mancanza di una previsione della disciplina collettiva del rapporto di lavoro va determinata alla stregua della nozione legale di tale categoria, è caratterizzata dall'autonomia e dalla discrezionalità delle decisioni e dalla mancanza di una vera e propria dipendenza gerarchica, nonché dall'ampiezza delle funzioni, tali da influire sulla conduzione dell'intera azienda o di un suo ramo autonomo e cioè tali da non poter essere circoscritte ad un settore di essa; nell'ipotesi di struttura imprenditoriale di modeste dimensioni, in particolare, l'indagine del Giudice di merito volta ad accertare la fondatezza della pretesa del lavoratore al riconoscimento della qualifica dirigenziale deve essere ispirata a particolare rigore, essendo difficilmente ipotizzabile la necessità di supplenza imprenditoriale se non si è in presenza di ampie articolazioni produttive e di numerosi dipendenti. (Cass. 16/6/2003 n. 9654, Pres. Mileo Rel. Capitanio, in Dir. e prat. lav. 2003, 3110)
  2. Non può qualificarsi come dirigente il dipendente che, pur avendo il potere di firma, gestisca un settore di dimensioni modeste, tali che le sue mansioni consistano nel garantire la corretta esecuzione del lavoro minuto e non di determinare le direttive di ordine generale proprie della funzione dirigenziale (nella fattispecie, è stato altresì escluso che il dipendente potesse essere qualificato come dirigente per il fatto che per sei mesi avesse coperto l'interregno tra vecchio e nuovo dirigente, poiché le sue mansioni non erano equivalenti a quelle in seguito svolte dal nuovo dirigente) (Cass. 28/7/94 n. 7039, pres. Alvaro, est. Sciarelli, in D&L 1995, 367, nota MUGGIA)
  3. La circostanza che compiti identici a quelli svolti dal lavoratore aspirante alla qualifica di dirigente siano stati in precedenza assegnati a lavoratori con la detta qualifica non è decisiva ai fini del riconoscimento del diritto al superiore inquadramento (Cass. Sez. lav., 17/2/94, n. 1530). Ciò perché nell'ambito delle imprese private non vige il principio di parità di trattamento (Cass. S.U., 29/5/93, n. 6030; Cass. S.U., 17/5/96, n. 4570) e perché la qualifica del predecessore può essere stata impropriamente attribuita dal datore di lavoro. (Cass. 12/2/02, n. 1985, pres. Prestipino, est. Roselli, in Lavoro e prev. oggi 2002, pag. 564, con nota di Canali De Rossi, Rivendicazione di qualifica dirigenziale e caratteristiche della funzione. Non vigenza del principio di parità di trattamento)
  4. In ipotesi di dequalificazione a mansioni impiegatizie il dirigente ha diritto, ai sensi dell'art. 2103 c.c., di essere reimmesso in mansioni dirigenziali, nell'ambito di quelle ultimamente svolte (Pret. Milano 16/9/94, est. De Angelis, in D&L 1995, 143)
  5. E' irrilevante a giustificare l'accantonamento di un dirigente (nel caso per la durata di 16 mesi) la giustificazione aziendale secondo cui, a seguito della fusione tra due istituti di credito, si sarebbe verificata una duplicazione di funzioni ed un conseguente esubero di personale, giacché è preciso ed ineludibile dovere del datore di lavoro, cui corrisponde un altrettanto specifico diritto del prestatore - entrambi discendenti dall'enunciato normativo contenuto nell'art. 2103 c.c. - di fornire al dipendente un incarico determinato e stabile, nel rispetto dell'inquadramento riconosciuto e della professionalità acquisita. Del pari irrilevante la circostanza che nei confronti del predetto dirigente l'azienda avesse l'intenzione, e fossero stati avviati contatti, di addivenire ad una risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro rispetto all'età per il pensionamento di vecchiaia, in quanto ciò non giustifica, in alcun modo, la pratica datoriale di spoliazione delle mansioni, irrispettosa della precitata previsione codicistica. Ne consegue, in ragione del riscontro di una forzata inattività per 16 mesi e di una sindrome depressiva indotta dall'illegittimo contegno aziendale - accertata come causalmente conseguente ad opera del Servizio neurologico dell'Asl, qualificato ed indipendente dalle parti, escludente pertanto il ricorso a Ctu sanitaria - la liquidazione al ricorrente, in via equitativa ex art. 1226 c.c., dell'importo netto di 100 milioni (comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria) tenuto conto della retribuzione mensile percepita ed a ristoro cumulativo del danno professionale e biologico subito (Trib. Torino 10/8/01, pres. e est. Ciocchetti, in Lavoro e prev. oggi 2002, pag. 165, con nota di Meucci, Accantonare il dirigente per un anno e mezzo può costare alla Banca 100 milioni netti)

B. Questioni retributive

  1. Nei confronti dei dirigenti, che sono esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, il diritto al compenso per lavoro straordinario può sorgere o nel caso in cui la normativa collettiva (o la prassi aziendale o il contratto individuale) delimiti anche per essi un orario normale di lavoro e questo venga in concreto superato, ovvero nel caso in cui la durata della prestazione fornita ecceda i limiti determinabili in rapporto alla tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute. (Cass. 16/6/2003 n. 9650, Pres. Mileo Rel. Putaturo Donati, in Dir. e prat. lav. 2003, 3109)
  2. Ove al dirigente distaccato all’estero sia stata erogata, per il periodo di permanenza presso la sede straniera, una speciale indennità, deve ritenersi che tale emolumento sia stato corrisposto per una metà in funzione ristoratrice delle maggiori spese, e, per l’altra metà, in funzione compensativa delle particolari modalità della prestazione, sì da avere, limitatamente al 50%, natura retributiva, con conseguente computabilità, ai fini del calcolo del Tfr e dell’indennità sostitutiva del preavviso (Trib. Milano 19/4/97, pres. Mannacio, est. Accardo, in D&L 1997, 813)
  3. Non compete l’indennità per ferie non godute al dirigente che abbia il potere di autodisciplinare le proprie ferie, senza ingerenza da parte del datore di lavoro, in quanto, se il diritto alle ferie è irrinunciabile, il mancato godimento imputabile esclusivamente al dirigente esclude il diritto all’indennità sostitutiva, salva la ricorrenza di eccezionali e obbiettive esigenze aziendali ostative a quel godimento (Cass. 7/3/96 n.1793, pres. Micali, est. Picone, in D&L 1997, 353)
  4. Le somme corrisposte, in base a pattuizione diretta fra le parti, dalla società capogruppo estera al dirigente della società italiana, in aggiunta alla retribuzione corrisposta dalla società effettiva datrice di lavoro, debbono considerarsi parte integrante della retribuzione dovuta dal datore di lavoro, utile ai fini del computo delle c.d. retribuzioni indirette, ove sia accertato che tali somme ulteriori costituivano corrispettivo della stessa prestazione resa nell’ambito dell’unico rapporto di lavoro dirigenziale in essere (Cass. 7/3/96 n.1793, pres. Micali, est. Picone, in D&L 1997, 353)
  5. L'indennità una tantum prevista dall'art. 14 CCNL dirigenti di aziende industriali, avendo funzione di compensazione forfettaria per i disagi economici connessi al trasferimento, non costituisce un riconoscimento economico comunque dovuto, ma richiede, quale presupposto, la prova dell'effettivo mutamento della residenza e dell'organizzazione domestica del dirigente (Pret. Milano 1/3/95, est,. Cecconi, in D&L 1995, 664)

C. Licenziamento in genere

  1. La nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente non si identifica con quelle di giusta causa o giustificato motivo del licenziamento del lavoratore subordinato di cui alla L. 15/7/66 n. 604, stante la peculiarità di un rapporto in cui l'aspetto fiduciario assume - specialmente per il cosiddetto dirigente maggior o di vertice - un'incisiva rilevanza. Tuttavia, al fine di considerare giustificato il licenziamento del dirigente, si richiede che sopravvenga un qualche fatto, oggettivamente apprezzabile, che, se anche non sia dimostrativo del venir meno del rapporto di fiducia tra imprenditore e dirigente, tuttavia sia tale da indurre il primo a ritenere non conveniente, per il buon andamento dell'azienda, utilizzare ulteriormente il secondo. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la giustificatezza del licenziamento disposto dal datore di lavoro non per sopperire a mancanze imputabili, sia pure indirettamente, alla conduzione aziendale da parte del dirigente, esclusivamente al fine di sostituirlo con altro dirigente da lui più apprezzato). (Cass. 8/5/2001 n. 9715, Pres. Santojanni Est. Mileo, in D&L 2002, 421, con nota di Claudia Messana, "Sull'applicabilità delle garanzie procedimentali dell'art. 7 SL al dirigente di vertice declassato e sul licenziamento del dirigente per ragioni di nepotismo")
  2. La nozione di "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, posta dalla contrattazione collettiva, non coincide con quella di giustificato motivo di licenziamento di cui all'art. 3 della legge n. 604/1966. Pertanto, i comportamenti del dirigente, pur non integrabili in una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento con riguardo ai generali rapporti di lavoro subordinato, possono giustificare il licenziamento del dirigente, con conseguente disconoscimento dell'indennità supplementare di cui alla contrattazione collettiva, allorquando risultino suscettibili di concretizzare una valida ragione di cessazione del rapporto lavorativo in ragione della concreta posizione assunta nell'organizzazione aziendale del dirigente stesso e del carattere spiccatamente fiduciario del rapporto di lavoro. (Cass. 12/4/2002, n. 11118, Pres. Sciarelli, Est. Balletti, in Giur. italiana 2003, 1376, con nota di Camilla Nannetti, Brevi note sulla nozione di "giustificatezza" del licenziamento del dirigente)
  3. La specialità della posizione assunta dal dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale impedisce una identificazione della nozione di del suo licenziamento-sottratto al regime della tutela obbligatoria di cui all'art. 3 della legge n. 604/1966, come di quella reale ex art. 18 legge n. 300/1970-con quelle di o del licenziamento del lavoratore subordinato, ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità supplementare spettante alla stregua della contrattazione collettiva al dirigente licenziato ingiustificatamente. Trattandosi di un elemento di esclusiva origine negoziale, l'interpretazione della disposizione contrattuale che prevede il canone della giustificatezza del recesso va compiuta-nell'ambito di una valutazione che escluda l'arbitrarietà del licenziamento, al fine di evitare una generalizzata legittimazione della piena libertà di recesso del datore di lavoro-dal Giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneuticacontrattuale, ovvero se non sia sorretta da una motivazione sufficiente logica e coerente. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicabilità dell'art. 19 del Ccnl dei dirigenti di imprese industriali, il quale prevede, a carico dell'imprenditore, il pagamento di una penale risarcitoria, nel caso del licenziamento privo del requisito della giustificatezza, in quanto le risultanze dell'istruttoria avevano permesso di accertare sia che il dirigente licenziato non era mai stato addetto al settore la cui ristrutturazione era stata indicata quale causa della risoluzione del rapporto, sia che la riorganizzazione di altri settori dell'azienda, pure richiamata per giustificare il recesso, era stata effettuata in un tempo apprezzabilmente anteriore al licenziamento). (Cass. 20/6/2003, n. 9896, Pres. Dell'Anno, Rel. Stile, in Dir. e prat. lav. 2003, 3179)
  4. L'esclusione legale della categoria dei dirigenti dall'ambito dell'applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti, con la conseguente possibilità di licenziamento ad nutum, è limitata unicamente a coloro che appartengono all'alta dirigenza, caratterizzata dall'ampiezza ed effettività del potere gestorio e corrispondente alla nozione originaria dell'alter ego dell'imprenditore e non anche agli appartenenti alla dirigenza media e bassa, che gode delle medesime garanzie di stabilità degli altri lavoratori. In conformità a tale principio desunto da norme inderogabili di legge, il Ccnl del personale direttivo delle aziende di credito distingue tra dirigenti che compongono la direzione dell'intera azienda ovvero di pari grado, il cui licenziamento resta regolato esclusivamente dal codice civile e altri dirigenti, cui si applicano le normali regole del licenziamento "giustificato" (Cass. sez. lav. 12 novembre 1999 n. 12571, pres. De Tommaso, est. Sciarelli, in D&L 2000, 209, n. Ianniello, Ancora sul licenziamento dei dirigenti intermedi. Una svolta?; in Mass. Giur. lav. 2000, pag. 73, con nota di Gramiccia, Il licenziamento del dirigente di vertice e dello pseudo dirigente; in Riv. it. dir. lav. 2000, pag. 746, con nota di Venditti, Recesso ad nutum e licenziamento del dirigente minore)
  5. L’attribuzione da parte del datore di lavoro della qualifica dirigenziale a un proprio dipendente può essere contestata da quest’ultimo ove le mansioni effettivamente svolte non corrispondano a quelle previste e/o manchino i caratteri distintivi propri della qualifica dirigenziale: in tal caso, trattandosi in realtà di pseudo dirigente, il rapporto di lavoro soggiace all’ordinaria disciplina legale limitativa dei licenziamenti (Pret. Napoli 10/6/97, est. Vitiello, in D&L 1998, 109, n. MANNA, Il controllo del giudice sull'attribuzione convenzionale della qualifica di dirigente)
  6. La specialità della posizione assunta dal dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale impedisce una identificazione tra la nozione di "giustificatezza" del licenziamento ai fini della indennità supplementare spettante alla stregua della contrattazione collettiva al dirigente e quella di "giusta causa" o "giustificato motivo" del licenziamento del lavoratore subordinato a norma della l. n. 604/66; ne consegue che fatti o condotte non integranti giusta causa o giustificato motivo con riguardo al rapporto di lavoro in generale ben possono giustificare il licenziamento del dirigente, con conseguente disconoscimento dell'indennità supplementare di cui alla contrattazione collettiva; in questa prospettiva il criterio col quale valutare la legittimità del licenziamento del dirigente è dato dal rispetto da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. 4/1/00, n. 22, pres. Dell'Anno, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 298, con nota di Foglia, Licenziamento del dirigente e qualificazione della nozione convenzionale di "giustificatezza")
  7. Il requisito della giustificatezza del licenziamento richiesto dalla contrattazione collettiva fornisce ai dirigenti – non dotati di stabilità né reale né obbligatoria – la minor tutela consistente nel penalizzare il recesso che non risponda a condizioni minime di ragionevolezza e cioè che da un lato non sia coerente con la motivazione addotta e dall’altro rappresenti l’esercizio arbitrario e non conforme a buona fede e correttezza della facoltà di recesso (Trib. Milano 12/1/99, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1999, 385)
  8. Non può ritenersi giustificato il licenziamento del dirigente che non sia sorretto da motivi di una certa consistenza e ragionevolezza, tenendo conto delle posizioni e dei contrapposti interessi delle parti: in particolare, non può ritenersi contestabile il modo in cui il dirigente perviene a un risultato utile all’azienda, a meno che non gli si imputi di avere agito scorrettamente o in modo illecito; nemmeno è censurabile l’avere posto all’azienda l’alternativa fra le proprie dimissioni e la risoluzione del rapporto con un consulente, perché il dirigente può disporre del proprio rapporto di lavoro e può e deve esprimere i propri giudizi e convinzioni nelle questioni sulle quali è chiamato a operare e rispondere (Trib. Milano 10/9/97, pres. ed est. Ruiz, in D&L 1998, 190)
  9. Al licenziamento intimato al dirigente, giusto il disposto di cui all'art. 10 L. 604/66, non può trovare applicazione il termine di decadenza di cui all'art. 6 della medesima legge, mentre si applica la procedura ex art. 7 S.L. (Pret. Monza 11/3/96, est. Padalino, in D&L 1996, 792)
  10. Compete il risarcimento dei danni al dirigente che abbia perduto il diritto alla copertura assicurativa prevista dall'art. 12 c. 4 CCNL 16/5/85 Dirigenti aziende industriali, a cagione della colpevole inerzia della società datrice nei confronti della compagnia assicuratrice, ove risulti accertato che il rapporto di lavoro si è effettivamente risolto a causa dell'invalidità del dirigente, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto (Trib. Sondrio 19/12/94, pres. Guadagnino, est. Covino, in D&L 1996, 183)
  11. Nell'ambito del rapporto dirigenziale, la cui disciplina è ispirata alla libera recedibilità, e in virtù dell'autonomia negoziale riconosciuta dagli artt. 1321 e 1322 c.c., le parti sono libere, così come di stipulare un patto di prova per il caso di nuova assunzione, anche di riconoscere pattiziamente soltanto al datore di lavoro la facoltà di risolvere il rapporto entro un breve termine, dietro corresponsione al dirigente di una penale, scegliendo in tal modo uno schema contrattuale preposto a rimuovere possibili situazioni di incertezza sugli effettivi diritti della parti nel caso di estinzione (Cass. 30/10/00, n. 14299, pres. Santojanni, est. Putaturo Donati, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 542, con nota di Di Paola, Patto di "prova unilaterale" atipico nel rapporto dirigenziale e ambito di applicazione dell'articolo 2113 c.c.: un chiarimento utile della Cassazione)
  12. Ove con la lettera di licenziamento di un dirigente il datore di lavoro comunichi il recesso con effetto immediato, senza il rispetto, quindi, dei termini di preavviso, e con riconoscimento del diritto del dirigente alla relativa indennità sostitutiva, l'effetto risolutorio del rapporto, proprio della dichiarazione unilaterale recettizia del datore, si produce al momento del ricevimento della comunicazione da parte del dipendente. Ne consegue l'irrilevanza della malattia insorta successivamente la quale può sospendere solo la decorrenza del periodo di preavviso lavorato, dato che l'effetto c.d. reale attribuito al preavviso del contratto collettivo (interpretato secondo i canoni di ermeneutica contrattuale) altro non è che una fictio iuris che consente al dirigente di beneficiare di eventuali aumenti economici e normativi introdotti successivamente alla risoluzione del rapporto. (Trib. Milano 17/6/2002, Est. Di Ruocco, in Lav. nella giur. 2003, 385)

D. Licenziamento disciplinare

  1. Le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, commi 2 e 3, della legge 20 maggio 1970 n. 300 ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari sono applicabili anche in caso di licenziamento di un dirigente d'azienda, a prescindere dalla specifica posizione dello stesso nell'ambito dell'organizzazione aziendale, se il datore di lavoro addebita al dirigente un comportamento negligente o, in senso lato, colpevole, al fine di escludere il diritto del medesimo al preavviso, oppure alla indennità c.d. supplementare eventualmente prevista dalla contrattazione collettiva in ipotesi di licenziamento ingiustificato; la violazione di dette garanzie comporta non la nullità del licenziamento stesso ma l'impossibilità di tener conto dei comportamenti irritualmente posti a base del licenziamento ai fini dell'esclusione del diritto al preavviso ed all'indennità supplementare. (Cass. 3/4/2003, n. 5213, Pres. Ciciretti, Rel. Toffoli, in Dir. e prat. lav. 2003, 2105)
  2. Le garanzie procedimentali dell'art. 7 SL sono applicabili nei confronti dei dirigenti che, già in posizione apicale nell'ambito dell'impresa, siano stati rimossi dalla suddetta posizione ed adibiti a mansioni residue riconducibili alla media e bassa dirigenza (nel caso di specie al dirigente erano state revocate le funzioni di capo del personale). (Cass. 8/5/2001 n. 9715, Pres. Santojanni Est. Mileo, in D&L 2002, 421, con nota di Claudia Messana, "Sull'applicabilità delle garanzie procedimentali dell'art. 7 SL al dirigente di vertice declassato e sul licenziamento del dirigente per ragioni di nepotismo")
  3. In tema di licenziamento disciplinare del dirigente, l'inosservanza del procedimento di cui all'art. 7 c. 2 e 3 SL impedisce di considerare l'atto come giustificato e determina il sorgere di tutti gli obblighi risarcitori previsti dalla contrattazione collettiva per il licenziamento ingiustificato, in quanto la non corretta enunciazione delle ragioni poste a fondamento del recesso non consente di ritenere integrata la giusta causa o il giustificato motivo invocato dal datore di lavoro (Pret. Monza 19/2/96, est. Padalino, in D&L 1997, 170)
  4. Nel licenziamento disciplinare del dirigente, il mancato rispetto da parte del datore di lavoro della procedura prevista dall’art. 7 SL non comporta di per sé l’obbligo alla corresponsione dell’indennità supplementare, che è invece dovuta, secondo il contratto collettivo, esclusivamente in ipotesi particolari, quali il recesso irrogato senza l’indicazione dell’addebito o del tutto privo di requisito causale (Trib. Milano 23/5/98, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1998, 1058, nota Capurro, Violazione delle regole procedurali e conseguenze sanzionatorie nel licenziamento disciplinare del dirigente)

E. Licenziamento: casistica

  1. Il datore di lavoro non può pretendere che il dirigente sia disposto ad assumere qualsiasi iniziativa nell'interesse della società, specie se il comportamento richiesto sia ritenuto, fondatamente, tale da agevolare il compimento di atti illeciti, consistenti nella fattispecie nella richiesta di alterare i dati del bilancio della società (operazione poi effettuata con la collaborazione di altro dipendente). Siccome la perplessità della dirigente amministrativa sulle variazioni contabili richiestele erano motivate da specifiche ragioni non pretestuose, la perdita del posto di lavoro a seguito di licenziamento disciplinare si pone in contrasto con il principio di buona fede e, conseguentemente, alla manager licenziata perché rifiutatasi di compiere atti illeciti o irregolarità fiscali, spetta sia l'indennità per mancato preavviso sia l'indennità supplementare (Cass. 8/11/2002, n. 15749, Pres. Trezza, Rel. Fogli, in Lav. e prev. oggi 2003, 323)
  2. Il comportamento del dirigente, che, in nome e per conto della società datrice, abbia sottoscritto una modifica di patti contrattuali, rivelatasi poi eccessivamente onerosa per l’azienda, integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, ma non quelli della giusta causa, trattandosi di atto rientrante nei poteri di rappresentanza del dirigente, e dall’antieconomicità non immediatamente percepibile, sì da potersi escludere il dolo e la colpa grave, in relazione ai primari doveri di diligenza e fedeltà (Trib. Milano 19/4/97, pres. Mannacio, est. Accardo, in D&L 1997, 813)
  3. Il licenziamento del dirigente per soppressione di posto in conseguenza della ristrutturazione di ufficio è giustificato, le cause di giustificatezza di diritto comune sono assorbite nel principio di giustificato motivo oggettivo di licenziamento ex art. 3, L. 15/7/66 n. 604 (Pret. Nola, sez. Pomigliano d’Arco, 2/12/97, est. Perrino, in D&L 1998, 454, n. PANDURI, Soppressione del posto di lavoro per riorganizzazione dell’organigramma aziendale; giustificato motivo e giustificatezza del licenziamento del dirigente; giustificatezza e cause tipiche di risoluzione del contratto; criteri e principi che sottendono alla giustificatezza del licenziamento e principio della buona fede)
  4. E' illegittimo il licenziamento intimato a un dirigente per essersi rifiutato, in assenza di un preciso ordine in tal senso, di trasferirsi all'estero a svolgere la propria attività lavorativa come prospettatogli dalla società datrice di lavoro (Trib. Milano 9 maggio 2000, est. Martello, in D&L 2000, 1009)
  5. Deve ritenersi illegittimo il licenziamento disposto nei confronti di un dirigente dell’Ente Poste italiane per il raggiungimento dei 65 anni di età, come previsto dalla normativa successiva alla privatizzazione dell’Ente, qualora il dirigente avesse precedentemente esercitato l’opzione ai sensi degli artt. 3, L. 23/10/92 n. 421 e 16, D. Lgs. 30/12/92 n. 503 per la prosecuzione del rapporto per i due anni successivi al compimento dei 65 anni, stante il mantenimento ai sensi dell’art. 6, 1° comma, L. 29/1/94 n. 71 dei diritti acquisiti prima della privatizzazione, con conseguente obbligo da parte dell’Ente Poste di corrispondergli tutte le retribuzioni dal licenziamento fino alla data in cui il dirigente avrebbe avuto diritto alla continuazione del rapporto, con esclusione invece dell’indennità supplementare (Trib. Milano 9/5/98, pres. Gargiulo, est. Ruiz, in D&L 1998, 1037)

F. Collegio arbitrale

  1. Qualora un dirigente industriale, senza incontrare l'opposizione del datore, abbia adito il collegio arbitrale in forza della clausola compromissoria per arbitrato irrituale prevista nel c.c.n.l. per la determinazione dell'indennità supplementare conseguente al licenziamento ritenuto ingiustificato, egli non può successivamente riproporre la medesima azione dinanzi al giudice togato, che dovrà in ipotesi dichiarare inammissibile la domanda (nella fattispecie il collegio arbitrale dal canto suo aveva dichiarato irricevibile il ricorso per intervenuta decadenza, stante il superamento del termine perentorio per proporlo. (Cass. 28/3/2002, n. 4566, Pres. Prestipino, Est. Putaturo Donati, in Riv. it. dir. lav. 2003, 105, con nota di Michele Mariani, Sui rapporti tra la giurisdizione ordinaria e quella arbitrale).
  2. In presenza di una chiara e inequivoca manifestazione di volontà di voler adire l'autorità giudiziaria, il ricorso al Collegio arbitrale previsto dal contratto collettivo dirigenti di azienda del terziario 1/3/88 per la determinazione dell'indennità supplementare, proposto per meri fini tuzioristici dal dirigente licenziato, non impedisce il contestuale ricorso al pretore del lavoro per la proposizione della medesima domanda, relativa alla spettanza e alla misura dell'indennità suppletiva, nonché per la diversa domanda relativa alla nullità del licenziamento (Pret. Milano 31/1/95, est. Peragallo, in D&L 1995, 749)

G. Indennità supplementare

  1. Nel vigore del DPR 22/12/86 n. 917, che assoggetta a tassazione i proventi conseguiti a titolo di risarcimento del danno cagionato dalla perdita di redditi, deve escludersi la tassabilità dell’indennità supplementare per ingiustificato licenziamento del dirigente, che costituisce risarcimento del danno alla professionalità e al prestigio del prestatore d’opera, e non risarcimento del danno da perdita di redditi (Comm. Trib. Reg. Milano 25/1/97, pres. Bozzi, est. Colavolpe, in D&L 1997, 825 n. Tagliagambe, Profili di incostituzionalità del decreto Dini in materia di tassazione di sentenze e transazioni di lavoro)
  2. Le previsione della indennità supplementare corrisposta al dirigente di azienda ingiustificatamente licenziato rappresenta la sanzione per l'aver oltrepassato, da parte del datore di lavoro, il limite di recedere dal contratto, non essendo stata prevista allo scopo di risarcire il dirigente ingiustificatamente licenziato dalla perdita di redditi, bensì, prevalentemente, di reintegrare il patrimonio professionale leso: essa va quindi esclusa da Irpef (Comm. Trib. Prov. Roma 8/3/01, pres. Carteny, est. Centi, in Dir. lav. 2001, pag. 357, con nota di Salvatore, Sull'imponibilità, ai fini Irpef, dell'indennità supplementare corrisposta ad un dirigente licenziato ingiustificatamente)

H. Dimissioni

  1. Nell'interpretazione delle clausole della contrattazione collettiva con cui, in riferimento all'ambito delle fusioni societarie e dei trasferimenti di azienda, siano riconosciuti ai lavoratori benefici e vantaggi aggiuntivi rispetto a quelli legislativamente previsti, le nozioni legislative e comunitarie di tali eventi non sono necessariamente vincolanti (Nella specie era oggetto di interpretazione l'art. 13, secondo comma, del c.c.n.l. per i dirigenti di aziende industriali, nella parte relativa all'indennità riconosciuta al dirigente resosi dimissionario nel termine di 180 giorni dal verificarsi di uno degli eventi previsti dal primo comma; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che il riferimento alle ipotesi di fusione aziendale andava interpretato, sulla base del tenore complessivo delle disposizioni e della "ratio" della specifica indennità, nel senso della normale irrilevanza di una fusione societaria per incorporazione per il dirigente della società incorporante (Cass. 9/8/00, n. 10500, pres. Ianniruberto, est. Vidiri, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 30)

I. Preavviso

  1. L'effetto reale attribuito al preavviso dal contratto collettivo altro non è che una fictio iuris che consente al dirigente di beneficiare di eventuali aumenti economici e normativi introdotti dalla contrattazione collettiva successivamente alla risoluzione del rapporto. (Trib. Milano 17/6/2002, Est. Di Ruocco, in Lav. nella giur. 2003, 567, con commento di Filippo Collia)

L. Rapporto a termine

  1. E' legittima l'attribuzione al lavoratore, quale trattamento di miglior favore, della qualifica convenzionale di dirigente, superiore a quella corrispondente alle mansioni svolte. In tal caso l'apposizione del termine al contratto di lavoro è legittima quando sia sorretta da ragioni obiettive e non risulti che sia diretta ad aggirare il divieto di contratti di lavoro a tempo determinato (Cass. 22/9/2002, n. 13326, Pres. Senese, Est. D'Agostino, in Riv. it. dir. lav. 2003, 554, con nota di Carlo Pisani, Il lavoro a termine dello pseudodirigente)
  2. Costituisce legittima espressione dell'autonomia negoziale, quando risponda ad un apprezzabile interesse delle parti e non sia provato un intento elusivo di norme imperative, il riconoscimento ad un lavoratore della qualifica di dirigente che prescinda dalla corrispondenza della stessa alle mansioni effettivamente svolte. E' pertanto legittima e non può di per sé ritenersi in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico l'apposizione di un termine al contratto di lavoro di un dirigente, cui sia stata attribuita tale qualifica pur in difetto dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva. (Cass. 22/9/2002, n. 13326, Pres. Senese, Est. D'Agostino, in Riv. it. dir. lav. 2003, 298, con nota di Stefano Bartalotta, La qualifica di dirigente tra legge e contratto).

M. Rimborso spese del giudizio

  1. Il diritto del dirigente ad ottenere il rimborso delle spese del giudizio, previsto dall'art. 15 Ccnl nel caso in cui nei suoi confronti sia stato aperto procedimento penale per fatti connessi all'esercizio delle sue funzioni, sussiste anche qualora il giudizio penale sia stato concluso con una sentenza di patteggiamento, restando esclusa la sola ipotesi di dolo e colpa accertata con sentenza passata in giudicato. (Trib. Firenze 22/11/2001, Est. Muntoni, in D&L 2002, 669, con nota di Roberto Muller, "Sentenza penale di patteggiamento e riconoscimento di responsabilità")

N. Pubblico impiego

  1. E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, decreto legislativo n. 387/98, sollevata con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. in quanto resta rimesso alla scelta discrezionale del legislatore ordinario - suscettibile di modificazioni in relazione ad una valutazione delle esigenze della giustizia e ad un diverso assetto dei rapporti sostanziali - il conferimento ad un giudice, sia ordinario, sia amministrativo, del potere di conoscere ed eventualmente annullare un atto della pubblica amministrazione o di incidere sui rapporti sottostanti, secondo le diverse tipologie di intervento giurisdizionale previste. La scelta del legislatore - operata dall'art. 18, decreto legislativo n. 387/98 - si inquadra nella tendenza a rafforzare la effettività della tutela giurisdizionale, in modo da renderla immediatamente più efficace, anche attraverso una migliore distribuzione delle competenze e delle attribuzioni giurisdizionali, a seconda delle materie prese in considerazione. Con essa il legislatore delegante e quello delegato, in attuazione della legge di delega, hanno voluto modellare e fondare tutti i rapporti dei dipendenti della amministrazione pubblica (compresi i dirigenti) secondo "il regime di diritto privato del rapporto di lavoro", traendone tutte le conseguenze anche sul piano del riparto di giurisdizione, a tutela degli stessi dipendenti, in base ad una esigenza di unitarietà della materia. Ne consegue che la tutela giurisdizionale del rapporto di lavoro dei dirigenti, ormai senza esclusione di livelli, è stata attratta nella devoluzione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, in capo al quale si concentra la titolarità della giurisdizione sulle posizioni soggettive dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, salve le eccezioni previste. (Corte Cost. 23/7/01, n. 275, pres. Ruperto, est. Chieppa, in Lavoro e prev. oggi. 2001, pag. 1173)
  2. E' inammissibile la questione di costituzionalità inerente il ruolo unico della dirigenza pubblica (artt. 15, comma 1, e 23 del d.lgs. n. 29/93, trasfusi nei corrispondenti artt. 15, comma 1, e 23 del d.lgs. n. 165/01), non avendo il giudice a quo censurato anche lo specifico criterio di delega posto dalla lettera b) del quarto comma dell'art.11, l. n. 59/97, che prevede l'istituzione di tale ruolo unico; la questione proposta - concernendo non già il modo in cui il legislatore delegato ha dato attuazione alla delega, bensì la previsione stessa del ruolo unico dei dirigenti - avrebbe dovuto infatti coinvolgere anche il criterio di delega concernente l'istituzione di tale ruolo unico. (Corte Cost. ordinanza 30/1/02, n. 11, pres. Ruperto, est. Bile, in Lavoro nelle p.a. 2002, pag. 293, con nota di Boscati, La privatizzazione della dirigenza generale promossa a pieni voti dalla Consulta)
  3. Le controversie relative al conferimento degli incarichi dirigenziali appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto sono relative a rapporti di lavoro già in corso soggetti al potere gestionale privatistico della amministrazione datore di lavoro, da cui deriva che, quand'anche la lesione lamentata dal dirigente derivi dal suo esercizio discrezionale, la situazione soggettiva lesa deve qualificarsi come interesse legittimo di diritto privato, riconducibile nell'ampia categoria dei diritti di cui all'art. 2907 c.c. (Trib. Bologna 23/4/2001, pres. E est. Palladino, in Lavoro giur. 2001, pag. 1059, con nota di Boscati, Conferimento degli incarichi dirigenziali tra discrezionalità del datore di lavoro pubblico e controllo giudiziale)
  4. L'atto di conferimento degli incarichi dirigenziali deve essere preceduto da una valutazione comparativa dei candidati in cui non può assumere alcun rilievo negativo un precedente provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale poiché esso non riveste carattere sanzionatorio, ma costituisce una semplice presa d'atto dell'esistenza di una situazione di fatto non favorevole al buon andamento dell'attività amministrativa, di carattere occasionale per essere riferita ad un determinato ambiente e ad un determinato momento temporale (Trib. Bologna 23/4/2001, pres. E est. Palladino, in Lavoro giur. 2001, pag. 1059, con nota di Boscati, Conferimento degli incarichi dirigenziali tra discrezionalità del datore di lavoro pubblico e controllo giudiziale)
  5. Non comporta alcuna lesione della discrezionalità gestoria della pubblica amministrazione, la pronuncia di condanna emanata ai sensi dell'art. 68, 2° comma, d.lgs. n. 29/93, con cui il giudice individua l'avente diritto al conferimento di un dato incarico dirigenziale sostituendo la propria valutazione a quella del datore di lavoro, in applicazione degli specifici e rigidi parametri fissati dalla fonte collettiva (Trib. Bologna 23/4/2001, pres. E est. Palladino, in Lavoro giur. 2001, pag. 1059, con nota di Boscati, Conferimento degli incarichi dirigenziali tra discrezionalità del datore di lavoro pubblico e controllo giudiziale)
  6. Al Direttore sanitario DPP in un Irccs non è direttamente applicabile la normativa vigente per i Direttori sanitari delle Aziende sanitarie locali (Pret. Milano 10/5/99 (ord), est. Chiavassa, in D&L 1999, 616, n. Piccolomini, La normativa applicabile o comunque rilevante in materia di Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico)
  7. Nel caso di rapporto di lavoro con dirigenti medici, non è consentita la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, avendo il D. Lgs. 19/6/99 n. 229 eliminato con riferimento alla dirigenza medica l'istituto del tempo definito e trasformato tutti i rapporti di lavoro in rapporti a tempo pieno; considerata la disciplina speciale contenuta nel D. Lgs. 19/6/99 n. 229 deve ritenersi che alla dirigenza medica non siano applicabili le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 57° e 58°, L. 23/12/96 n. 669, che disciplinano in via generale il rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego (Trib. Milano 28 marzo 2000, est. Santosuosso, in D&L 2000, 735)
  8. I dirigenti medici di primo livello, pur non essendo preposti a strutture o reparti, sono comunque legittimamente qualificati come dirigenti dalla speciale normativa di settore in forza della particolare complessità ed autonomia della mansione; pertanto i contratti a termine con essi stipulati non sono soggetti, ai sensi dell'art. 4 L. 230/62, alle limitazioni di cui agli artt. 1 e 2 della medesima legge. (Trib. Milano 28/1/2002, ord., Est. Marasco, in D&L 2002, 365)
  9. In caso di licenziamento del dirigente sanitario per giusta causa non trova applicazione né l'art. 56, 1° comma, DPR 761/79, pur tuttora vigente, che disciplina il licenziamento per incapacità "professionale", né l'art. 59 Ccnl che disciplina il recesso per responsabilità grave e reiterata del mancato conseguimento dei risultati previsti dall'incarico; trova invece applicazione l'art. 36, 3° comma, con conseguente obbligo del datore di lavoro di formulare preventivamente una specifica contestazione degli addebiti (nella fattispecie la contestazione è stata ritenuta generica in quanto riferita al solo dato statistico dei decessi avvenuti nel reparto d'assegnazione, senza indicazione di specifici comportamenti addebitati al sanitario). (Trib. Roma 12/2/2002, Est. Delle Donne, in D&L 2002, 736)
  10. In base all'art. 22 del Ccnl per i dipendenti degli Enti locali, le amministrazioni formulano in via preventiva i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 19 D. Lgs 3/2/93 n. 29 e comunicano tali criteri, prima della definitiva determinazione, alle rappresentanze sindacali. E' illegittima quindi l'attribuzione di incarichi che non sia stata preceduta dalla formulazione preventiva dei suddetti e dalla loro comunicazione alle rappresentanze sindacali (Trib. Milano 5 gennaio 2000, est. Ianniello, in D&L 2000, 383, n. Nespor, Un primo stop alla gestione del potere attraverso la politica distributiva degli incarichi dirigenziali)
  11. E' illegittimo il mancato affidamento di un incarico dirigenziale a un dirigente in assenza di accertamento dell'inosservanza delle direttive e dei risultati negativi della gestione (Trib. Milano 5 gennaio 2000, est. Ianniello, in D&L 2000, 383, n. Nespor, Un primo stop alla gestione del potere attraverso la politica distributiva degli incarichi dirigenziali)
  12. L'atto di conferimento degli incarichi dirigenziali deve essere preceduto da una valutazione comparativa ed è soggetto all'obbligo di una puntuale motivazione in cui vengono esternate le ragioni della scelta effettuata (Trib. Gorizia 2/8/00 ordinanza, est. Masiello, in Lavoro giur. 2001, pag. 565, con nota di Pizzonia, Incarichi dirigenziali e tutela giurisdizionale)
  13. Non appare configurabile, nell'attuale ordinamento, un diritto soggettivo perfetto del dirigente pubblico a non essere demansionato all'interno della qualifica dirigenziale. Tuttavia occorre pur sempre accertare in concreto se il danno professionale possa comunque prospettarsi quale conseguenza dell'illegittimo comportamento della P.A. (Trib. Gorizia 2/8/00 ordinanza, est. Masiello, in Lavoro giur. 2001, pag. 565, con nota di Pizzonia, Incarichi dirigenziali e tutela giurisdizionale)
  14. Con l'assetto definitivo introdotto dal D.lgs. n. 229/99 è stata nettamente delineata la distinzione tra regime lavorativo esclusivo e regime non esclusivo e si è previsto l'affidamento di compiti manageriali e di responsabilità soltanto ai medici dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo, valorizzando il principio di concorrenzialità tra strutture sanitarie pubbliche e strutture sanitarie private e imponendo al dirigente un impegno e una collaborazione assoggettata a rigorose regole nonché evitando possibili situazioni di conflitto di interessi obbiettivamente ipotizzabili per il medico dipendente che operi in concorrenza con la propria azienda (Trib. Milano 31/7/00, est. Marasco, in Orient. giur. lav. 2000, pag. 887)
  15. La graduazione delle funzioni dirigenziali, quale provvedimento amministrativo di natura costitutiva e non meramente ricognitiva delle funzioni svolte dai dirigenti, rappresenta il presupposto indefettibile ai fini della corresponsione dell'indennità di posizione prevista dall'art. 39 del Ccnl 10/4/96 per il Comparto Regioni - Enti locali. ( Consiglio di Stato 21/7/00, n. 4072, pres. Catallozzi, est. Saltelli, in Lavoro nelle p.a. 2001, pag. 217, con nota di Zappalà, L'indennità di posizione dei dirigenti " presa sul serio": le potenzialità di uno strumento incentivante)
  16. E' illegittimo il provvedimento di revoca dell'incarico dirigenziale adottato dall'amministrazione senza previa comunicazione di avvio del relativo procedimento ai sensi dell'art. 7, l. n. 241/90 e senza alcuna motivazione (come imposto dall'art. 3 della predetta legge); peraltro, ai fini della sospensione dell'esecutività del provvedimento di revoca dell'incarico, è sufficiente che la ricostruzione dei profili fattuali operata dal giudice accerti la violazione dei canoni di buon andamento e imparzialità (facilmente ravvisabile in un modus procedendi "contraddittorio" e "dispotico" della amministrazione) (Trib. Potenza 16/11/99, ordinanza n. 1931, est. Colucci, in Lavoro nelle p.a. 2001, 230, con nota di Salomone, L'obbligo di motivazione del provvedimento di revoca dell'incarico dirigenziale e la comunicazione di avvio del relativo procedimento)
  17. Le funzioni dirigenziali conferite prima dell'entrata in vigore del d.p.r. n. 150/99 e del d.lgs. n. 80/98 non possono continuare ad essere esercitate dal dirigente in difetto di uno specifico accordo con la pubblica amministrazione (Trib. Roma 28/4/00, ordinanza, est. Cocchia, in Lavoro nelle p.a. 2001, 233, con nota di Pasqua, Accordo per incarico dirigenziale ed esecuzione in forma specifica)
  18. La modifica di un incarico, attribuito a un dirigente in virtù dell'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 29/93, può aver luogo o consensualmente, oppure per volontà unilaterale dell'Amministrazione, ma solo nelle ipotesi di revoca espressamente previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva (Trib. Venezia 8/6/00, ordinanza, pres. Santoro, est. Marra, in Lavoro nelle p.a. 2001, pag. 248, con nota di Montanari, Modifica unilaterale dell'incarico dirigenziale e requisiti di forma)
  19. Per l'individuazione del contenuto dell'incarico dirigenziale, in mancanza di un contratto formale, del quale non è requisito essenziale né l'individuazione degli obiettivi, né la forma scritta, acquistano rilievo atti concludenti, equivalenti ad esso (nella specie uno scambio di lettere tra amministrazione e dirigente) (Trib. Venezia 8/6/00, ordinanza, pres. Santoro, est. Marra, in Lavoro nelle p.a. 2001, pag. 248, con nota di Montanari, Modifica unilaterale dell'incarico dirigenziale e requisiti di forma)
  20. Ai sensi dell'art. 19, 2° comma, D. Lgs. 3/2/93 n. 29 il conferimento degli incarichi di direzione deve avvenire con atti aventi natura contrattuale e volontaria; pertanto il trasferimento del dirigente pubblico a seguito di conferimento di nuovo incarico non può essere disposto senza il consenso del dirigente stesso (Trib. Milano 3 aprile 2000 (ord.), est. Atanasio, in D&L 2000, 733)
  21. La promozione dei dipendenti e l'attribuzione di incarichi dirigenziali, rientrando nel potere di organizzazione discrezionale del datore di lavoro, sono suscettibili di controllo in sede giurisdizionale esclusivamente sotto il profilo dell'osservanza di leggi, regolamenti o CCNL, nonché del rispetto del generale dovere di correttezza e di buona fede di cui all'art. 1175 c.c.; in materia di incarichi dirigenziali, sotto il profilo dell'osservanza alle leggi, viene in rilievo l'art. 19 del d.lgs. n. 29/93 che, ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali, impone una valutazione in chiave comparativa, nell'ambito della quale è obbligatoria la considerazione di elementi di carattere obiettivo (natura e caratteristiche dei programmi da realizzare) e di carattere soggettivo (attitudini e capacità professionali). E' quindi indispensabile estrinsecare la valutazione degli elementi che giustificano la scelta (Nella fattispecie si è ritenuto che l'intervento del giudice è legittimo nel caso in cui l'esercizio del potere di scelta discrezionale risulti affetto da manifesta irragionevolezza o inadeguatezza, rivestendo i caratteri dell'arbitrarietà, ma non può investire il merito delle scelte, riconducibile all'attività valutativa discrezionale della pubblica amministrazione rientrante nella potestà di autorganizzazione della stessa) (Trib. Napoli 10/12/99, ordinanza, pres. e est. Papa, in Lavoro nelle p.a. 2001, pag. 254, con nota di Talamo, Onere di motivazione e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali: il controllo del giudice ordinario)
  22. Ai fini del riparto di giurisdizione relativamente ad una controversia avente ad oggetto l'impugnazione del conferimento di un incarico dirigenziale, nella quale venga in contestazione lo svolgimento delle procedure selettive presupposte, occorre avere riguardo al criterio della materia, a prescindere dalle posizioni giuridiche soggettive dedotte; pertanto la relativa competenza è del giudice ordinario (T.A.R. Friuli venezia Giulia 18/12/99, n. 1282, pres. Bagarotto, est. Settesoldi, in Lavoro nelle p.a. 2001, pag. 224, con nota di Macioce, Conferimento di incarichi dirigenziali e riparto di giurisdizione)
  23. L'art. 51, l. n. 142/90, come modificato dalle leggi 127/97 e 191/98, consente ai Sindaci di attribuire funzioni dirigenziali a dipendenti comunali prescindendo dalla loro qualifica funzionale e dal loro titolo di studio, anche in deroga ad ogni diversa disposizione, legando le loro scelte alla concreta realtà fattuale ed organizzativa dell'Ente con l'unico limite della necessità di motivare i provvedimenti in modo congruo e contestuale alla loro emanazione (Trib. S. Angelo dei Lombardi 4/7/00, ordinanza, pres. e est. Ciafaldini, in Lavoro nelle p.a. 2001, pag. 244, con nota di Navilli, Incarichi dirigenziali negli enti locali, motivazione dell'atto e tutela cautelare)
  24. Ai fini del riparto di giurisdizione relativamente ad una controversia avente ad oggetto l'impugnazione del conferimento di un incarico dirigenziale, nella quale venga in contestazione lo svolgimento delle procedure paraconcorsuali presupposte, occorre avere riguardo alla posizione giuridica dedotta, atteso che si tratta di una vicenda antecedente la costituzione del rapporto di lavoro, come tale attribuita alla cognizione del giudice amministrativo, mentre una volta costituito tale rapporto la relativa controversia va devoluta al giudice ordinario, in base al criterio di riparto per materia (T.A.R. Abruzzo, 26/2/00, n. 132, pres. Catoni, est. Eliantonio, in Lavoro nelle p.a. 2001, con nota di Macioce, Conferimento di incarichi dirigenziali e riparto di giurisdizione)
  25. Non è manifestamente infondata - in relazione all'art. 76 Cost., per violazione dei limiti fissati dalla legge di delega all'art. 1 lett. q) L. 23/10/92 n. 421 e in relazione all'art. 3 Cost. per violazione del principio di uguaglianza - l'eccezione di illegittimità costituzionale del 1° e 2° comma (prima parte) dell'art. 15, D. Lgs. 30/12/92 n. 502 (nel testo antecedente il D. Lgs. 19/6/99 n. 229) nella parte in cui attribuiscono la qualifica dirigenziale anche al personale medico di primo livello, privo di responsabilità di direzione (Trib. Milano 11 aprile 2000 (ord.), est. Atanasio, in D&L 2000, 665)
  26. E' illegittima la revoca anticipata dell'incarico conferito a dirigente comunale, laddove l'Amministrazione non dimostri - ai sensi dell'art. 13 Ccnl Enti Locali - l'esistenza di comprovate esigenze organizzative o produttive, essendo a tal fine insufficiente la mera vacanza di altro posto. Il dirigente al quale sia stato illegittimamente revocato l'incarico ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale da quantificarsi nella differenza tra le retribuzioni di posizione relative all'incarico revocato ed a quello assegnato (nella specie l'incarico revocato era di terza fascia e quello assegnato era di quinta). (Trib. Milano 31/10/2001, Est. Curcio, in D&L 2002, 118)