B. Reperibilità domenicale
- La reperibilità domenicale non dà diritto a un ulteriore
riposo compensativo, ma solamente al corrispettivo per il disagio subito,
che deve essere pari non a quello percepito in caso di svolgimento della prestazione
lavorativa, ma al minore disagio che il lavoratore ha subito (nel caso di
specie, è stato ritenuto sufficiente il corrispettivo previsto dall'art. 31
CCNL 1992 per i lavoratori della Sip, peri al 30% della retribuzione) (Cass.
13/5/95 n. 5245, pres. Bucarelli, est. Simoneschi, in D&L 1996,
180, nota S. MUGGIA, Reperibilità domenicale e compensi)
- La reperibilità domenicale non dà diritto a un ulteriore
riposo compensativo, ma solamente al corrispettivo per il disagio subito che
non deve esser eguale a quello percepito in caso di svolgimento dellattività
lavorativa, essendo sufficiente la corresponsione di unindennità pari
al doppio dellindennità di reperibilità per i giorni feriali (Cass.
2/4/98 n. 3419, pres. Mattone, est. Miani Canevari, in D&L 1998,
742)
C. Indennità di maneggio
denaro
- Al lavoratore che, in qualità di responsabile della cassa
del reparto, svolga regolare e continuativa (anche se non assorbente) attività
di maneggio di denaro, effettuando pagamenti e redigendo rendiconti necessari
alla reintegrazione del fondo cassa, compete l'indennità di maneggio denaro
prevista dall'art. 10 D.S. parte III CCNL 18/1/87 per i lavoratori metalmeccanici,
dovendosi la responsabilità per eventuali ammanchi ritenere esistente in virtù
del generale disposto dell'art. 1218 c.c., in mancanza di prova contraria
a fornirsi dalla società datrice di lavoro (Pret. Milano, sez. Rho, 7/11/95,
est. Maupoil, in D&L 1996, 481)
- Non compete l'indennità di maneggio denaro prevista dall'art.
19 CCNL 1/10/91 dipendenti aziende municipalizzate al fattorino che, nello
svolgimento delle proprie mansioni, riceve, trasporta e restituisce somme
di denaro per conto dell'azienda, difettando nella fattispecie il necessario
requisito del normale svolgimento di una vera e propria attività contabile,
implicante obbligo di rendiconto e responsabilità finanziaria inerente alla
gestione (Pret. Prato 4/7/95, est. Rizzo, in D&L 1995, 1016)
- L'indennità di maneggio denaro, prevista dalla contrattazione
collettiva, spetta nel solo caso in cui le mansioni normalmente svolte dal
lavoratore comportino un continuo maneggio di denaro ed espongano il medesimo
dipendente al rischio di errori contabili o finanziari nell'incasso (Trib.
Milano 5/10/96, pres. Gargiulo, est. Ruiz, in D&L 1997, 137, nota
BALLI, Maneggio denaro e reperibilità: una interessante pronuncia)
D. Festività coincidenti
con la domenica
- Ai sensi dell'art. 5, 3° comma, L. 27/5/49 n. 260 al dipendente spetta,
in ipotesi di coincidenza della festività infrasettimanale con la domenica
ed anche se il lavoratore non abbia prestato attività in tale giornata, un'ulteriore
retribuzione giornaliera, da determinarsi in misura pari ad un ventesimo della
retribuzione di fatto mensile comprensiva di ogni elemento accessorio. (Corte
d'Appello Milano 14/2/2002, Pres. Ruiz Est. De Angelis, in D&L 2002, 410)
- Ai sensi dellart. 5 L. 27/5/49 n. 260, come modificato
dallart.1, L. 31/3/54 n. 90, in ipotesi di festività coincidente con
una domenica non lavorata, spetta a tutti i lavoratori, vuoi retribuiti a
ore, vuoi retribuiti in misura fissa, sia la normale retribuzione giornaliera,
sia unulteriore quota di retribuzione, corrispondente allaliquota
giornaliera (Pret. Milano 3/10/97, est. Atanasio, in D&L 1998,
444)
- Ai sensi dellart. 5, L. 27/5/49 n. 260, in ipotesi
di festività coincidente con una domenica non lavorata, compete ai lavoratori
retribuiti in misura fissa mensile unulteriore quota di retribuzione,
corrispondente allaliquota giornaliera (Pret. Milano 11/2/98, est. Peragallo,
in D&L 1998, 737)
E. Lavoro in giorno festivo
- In ipotesi di prestazione di attività lavorativa in giornata
destinata al riposo settimanale, senza recupero del riposo, ove la contrattazione
collettiva preveda, per il mancato riposo, un particolare trattamento indennitario,
è consentita la verifica giurisdizionale sulla sufficienza del trattamento
contrattualmente previsto per indennizzare il lavoratore del danno subito
dalla perdita del riposo, dovendosi procedere, in caso di ritenuta insufficienza,
a unequa integrazione giudiziale del trattamento indennitario contrattuale
(Trib. Milano 6/6/98, pres. Mannacio, est. Accardo, in D&L 1998,
1019)
- Non è fondata la pretesa dei lavoratori turnisti di ottenere
la maggiorazione della retribuzione per il lavoro prestato durante la domenica
qualora dallesame della disciplina prevista dal contratto collettivo
risulti in favore di essi un trattamento complessivo differenziato e più favorevole
rispetto a quello spettante agli altri lavoratori (Pret. Brescia 4/12/96,
est. Cassia, in D&L 1997, 632, nota Muller)
F. Indennità per lavoro
svolto oltre il sesto giorno consecutivo
- In relazione al lavoro prestato oltre il sesto giorno
consecutivo, va tenuto distinto il danno da "usura psico-fisica",
conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall'ulteriore
danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità"
del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante, svolta
in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita da riposi
settimanali. Nella prima ipotesi, il danno sull'"an" deve ritenersi
presunto e il risarcimento può essere determinato spontaneamente, in
via transattiva, dal datore di lavoro con il consenso del lavoratore, mediante
ricorso a maggiorazioni o compensi previsti dal contratto collettivo o individuale
per altre voci retributive; nella seconda ipotesi, invece, il danno alla salute
o biologico, concretizzandosi in una infermità del lavoratore, non
può essere ritenuto presuntivamente sussistente ma deve essere dimostrato
sia nella sua sussistenza e sia nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla
presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall'illecito
contrattuale (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C.,
interpretando la domanda dei lavoratori - che avevano ammesso di avere ricevuto
il risarcimento del danno da usura mediante maggiorazioni retributive previste
per istituti contrattuali affini - come richiesta dell'ulteriore danno alla
salute, l'aveva rigettata per mancanza di prove in ordine alla sussistenza
di tale danno aggiuntivo) (Cass. 4/3/00 n. 2455, pres. Trezza, in Orient.
Giur. Lav. 2000, pag. 413)
- In caso di lavoro per più di sei giorni consecutivi,
il danno da usura psico-fisica subito dal lavoratore non può essere circoscritto
al mancato godimento del riposo nel 7° giorno, ma aumenta progressivamente
in tutti i giorni successivi fino al godimento del riposo. Conseguentemente,
il risarcimento dovuto al dipendente dovrà comprendere - oltre a un importo
risarcitorio per il lavoro prestato nel 7° giorno - ulteriori importi risarcitori
in progressione crescente, fino al godimento del riposo (nella specie il Pretore
ha ritenuto congruo un risarcimento pari al 41% per l'8° giorno, con un incremento
dell'1% per ogni giorno successivo) (Pret. Milano 11/12/96, est. Atanasio,
in D&L 1997, 610)
- In ipotesi di turnazione che preveda la prestazione di
attività lavorativa per sette giorni consecutivi, con riposo nell'ottavo giorno,
e fruizione di due riposi consecutivi ogni sette settimane, va ritenuta illegittima
la prestazione di attività lavorativa per il settimo giorno consecutivo, con
diritto del lavoratore al risarcimento del danno, equitativamente determinabile
in importo pari alla retribuzione di una giornata lavorativa, per ogni settimo
giorno consecutivamente lavorato (Pret. Milano 22/5/96, est. Muntoni, in D&L
1997, 147)
- La mancata fruizione del riposo dopo sei giorni consecutivi
di lavoro può determinare a carico del lavoratore, oltre a un danno
da usura psicofisica, che deve ritenersi sempre sussistente per presunzione
iuris et de iure, un ulteriore danno alla salute (c.d. danno biologico) il
quale, a differenza del primo, dev'essere provato dal prestatore di lavoro
sia nella sua sussistenza, sia nel suo nesso eziologico con l'attività
lavorativa (Cass. 4/3/00, n. 2455, pres. Trezza, est. Capitanio, in Riv. It.
dir. lav. 2001, pag. 48, con nota di Palla, Delle conseguenze derivanti dal
lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale)
- L'effettuazione del lavoro oltre il sesto giorno non
comporta il riconoscimento in sé di un danno risarcibile derivante
dall'usura psico-fisica in quanto tale danno, non sorretto da presunzione
"iuris et de iure", deve essere provato dal lavoratore che lo alleghi,
non essendovi in materia deroghe alla disciplina generale della risarcibilità
del danno e della prova (Corte Appello Milano 16/3/01, pres. Ruiz, est. De
Angelis, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 73, con nota di Del Conte, Mancata
fruizione del riposo settimanale e responsabilità del datore di lavoro)
G. EDR
- L'art. 29 CCNL Aziende Municipalizzate 1/10/91, che dispone
la non estensibilità dell'EDR ai lavoratori assunti dopo l'1/1/92 e l'art.
2 lett. a dell'Accordo aziendale Amsa 14/1/92, che limita l'erogazione
dell'EDR ai soli lavoratori assunti fino al 31/12/91, riconoscendo ingiustificatamente
trattamenti retributivi differenziati a lavoratori che svolgono pari mansioni,
sono nulli per violazione dei doveri di correttezza e buona fede che incombono
sulle parti contrattuali, con conseguente obbligo del datore di lavoro di
corrispondere ai lavoratori assunti dopo il 31/12/91, in via risarcitoria,
importi pari alle somme fruite a titolo di EDR da tutti gli altri lavoratori
(Pret. Milano 9/1/96, est. Atanasio, in D&L 1996, 725)
H. Altre indennità
- Il trattamento economico aggiuntivo (cosiddetta indennità
estero) corrisposto al lavoratore che alle dipendenze di datore di lavoro
italiano presti la sua opera all'estero può, in base alle pattuizioni
che la prevedono e alle particolarità del caso concreto, avere sia
natura riparatoria - assolvendo la funzione risarcitoria delle maggiori spese
connesse alla prestazione lavorativa all'estero - sia di natura retributiva
- assolvendo la funzione compensativa del disagio e/o della professionalità
propria di detta prestazione lavorativa - sia, infine, natura mista - assolvendo
una funzione tanto risarcitoria che retributiva; il relativo accertamento
è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede
di legittimità se congruamente motivato (nella specie la S.C. ha confermato
la decisione di merito che aveva affermato la natura risarcitoria dell'indennità
determinata, in base al contratto, in relazione ad una serie di spese continuative
legate alla presenza all'estero: maggiori spese per canone di locazione, retta
di frequenza scolastica dei figli, servizio domestico, pressione fiscale,
etc.) (Cass. 3/11/00, n. 14388, pres. Ianniruberto, in Orient. Giur. Lav.
2000, pag. 1007)
- In tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri,
in base alla disciplina di cui all'art. 22 all. A r.d. 8/1/31, n. 148 non
può ritenersi consentita alcuna maggiorazione del compenso da corrispondere
al dipendente durante il periodo feriale rispetto al restante periodo lavorativo,
né tale maggiorazione può ritenersi prevista dal c.c.n.l. 12/3/80,
il quale fa riferimento, ai fini del compenso feriale, alla normale retribuzione
così come definita nello stesso contratto. Ne consegue che ai fini
del computo della retribuzione feriale non può tenersi conto dei ratei
di tredicesima e quattordicesima mensilità, trattandosi di voci esulanti
dalla suddetta normale retribuzione, e la cui inclusione nel compenso feriale
comporterebbe maggiorazione di quest'ultimo rispetto a quello dei periodi
lavorativi) (Cass. 9/12/99 n. 13780, pres. Sciarelli, in Orient. Giur. Lav.
2000, pag. 441)
- Ai fini della determinazione della retribuzione spettante
ai dipendenti delle aziende tramviarie per le festività infrasettimanali,
l'inclusione delle indennità di presenza e di turno previste dagli
accordi collettivi va accertata sulla base della sussistenza o no del carattere
continuativo e obbligatorio delle relative corresponsioni, secondo il disposto
dell'art. 5, l. n. 260/49, come modificato dall'art. 1, l. n. 90/54, e non
già sulla base delle indicazioni fornite dagli accordi o dai contratti
collettivi, giacché, se è vero che non esiste nell'ordinamento
il principio generale di omicomprensività della retribuzione, onde
l'esclusione di un determinato elemento accessorio di un compenso retributivo
può essere rimessa alla contrattazione collettiva, è pur vero
che tanto può avvenire solo in assenza di una legge che disponga diversamente.
Quando invece, come nell'ipotesi in esame, la legge abbia previsto che non
possono essere esclusi da un determinato compenso gli elementi retributivi
accessori che abbiano il carattere della continuità, il giudice di
merito dovrà accertare in concreto la sussistenza o no del suddetto
carattere, prescindendo da eventuali diverse indicazioni fornite dagli accordi
collettivi (Cass. 8/4/00, n. 4477, pres. Lanni, in Riv. it. dir. lav. 2001,
pag. 270, con nota di Lamberti, Sull'inclusione delle competenze accessorie
nel compenso per le festività infrasettimanali dei dipendenti delle
aziende tramviarie)
- L'indennità di vacanza contrattuale, introdotta dal protocolllo
del 1993, ha efficacia normativa e quindi immediatamente precettiva, così
come risulta dalle stesse disposizioni dell'accordo, di guisa che esso è ritenuto
vincolante anche nei confronti e a favore di terzi. Ne consegue che le clausole
dell'accordo, relative alla vacanza contrattuale, introducendo un istituto
a carattere retributivo in favore dei lavoratori, sono idonee a far sorgere
un vero e proprio diritto soggettivo, direttamente azionabile in via ordinaria,
in relazione al periodo rispetto al quale è riconosciuto. Il presupposto fondamentale
dell'indennità di vacanza contrattuale non è il dato formale della successione
di due contratti omogenei e dello stesso tipo, ma il dato di natura sostanziale
che fra la disciplina precedente e quella successiva intercorra un periodo
di vacanza, tale da alterare gli equilibri retributivi in termini di adeguatezza
del salario rispetto al costo della vita, secondo la funzione propria della
indennità in parola (Trib. Parma 3/3/00, est. Ferraù, in Lavoro giur.
2000, pag. 862, con nota di Angiello)
- Le delibere dellAssemblea dei partecipanti al capitale
dellIMI, assunte successivamente alla disciplina del blocco della contingenza
del febbraio 77, che qualificano la "ex erogazione assembleare"
come "trattamento retributivo oramai contrattualmente acquisito dal Personale"
e ne fissano la corresponsione in misura percentualmente parametrata allimporto
lordo della mensilità ordinaria di marzo (con la sola esclusione degli assegni
familiari), appaiono significative di una volontà aziendale di riconoscere
nel calcolo dellemolumento anche successivamente allemanazione
del DL 12/77 limporto della scala mobile ricompreso nella mensilità
assunta come parametro. A seguito della sentenza 124/91 della Corte Costituzionale,
parzialmente retroattiva al 28/2/86, gli artt. 2 e 4 del DL 12/77 debbono
leggersi nel senso che sia la norma che esclude il computo della scala mobile
dalle mensilità eccedenti quelle del settore industria, sia quella che dispone
la nullità delle norme regolamentari e delle clausole contrattuali derogative,
operino limitatamente al periodo 1/2/77 - 28/2/86. Ne consegue che, in presenza
di una persistente volontà di computo della contingenza nella "ex erogazione
assembleare" manifestata nelle precitate delibere, i dipendenti IMI hanno
diritto allinclusione, nel computo dellemolumento aziendale in
questione, anche degli incrementi di contingenza, maturati successivamente
al 28/2/86 (Trib. Roma 17/3/97, pres. Zecca, est. Pagetta, in D&L
1997, 818, n. Ruini)
- In ipotesi di orario di lavoro fisso, dalle 6.30 alle
12.30, per sei giorni settimanali, la mezz'ora di indennità di lavoro
notturno quotidianamente erogata deve essere inclusa nella retribuzione corrisposta
per le giornate di ferie, in quanto facente parte della "normale"
retribuzione di cui all'art. 7 della Convenzione OIL 130/70; mentre non va
invece computata nel calcolo della tredicesima mensilità, atteso il
tenore dell'art. 60 Ccnl di settore, che elenca analiticamente le voci che
concorrono a formarla, senza includervi l'indennità per lavoro notturno
(Trib. Milano 23 dicembre 1999, est. Mascarello, in D&L 2000, 442)
- Il compenso previsto dal patto di non concorrenza può
essere corrisposto mensilmente nel corso del rapporto di lavoro, anziché
dopo la cessazione dello stesso, purché nell'ambito del regolamento
economico del patto sia diversificata la parte relativa al compenso per il
lavoro da quella relativa al compenso per il patto; tuttavia, l'esiguità
del compenso, valutata in relazione alla misura della retribuzione percepita
dal lavoratore, all'estensione territoriale e oggettiva del divieto di svolgere
attività lavorativa e alla professionalità del lavoratore, determina
la nullità del patto (nella specie , il Tribunale ha ritenuto incongruo
il compenso di L. 100.000 mensili a fronte di una retribuzione di L. 2.800.000
mensili, per un obbligo di non concorrenza esteso a tutto il territorio nazionale,
a ogni tipo di prestazione, anche autonoma, e riferito a tutte le attività
svolte presso il datore di lavoro) (Trib. Milano 16/6/99, pres. est. Mannaccio,
in Riv. it. dir. lav. 2000, pag. 728, con nota di Pilati, Sulla nullità
del patto di non concorrenza per esiguità del compenso corrisposto
nel corso del rapporto di lavoro)
- Ai sensi dell'art. 2100 c.c. e dell'art. 11, disciplina
speciale, parte prima, c.c.n.l. del settore metalmeccanico privato, hanno
diritto all'indennità di cottimo i lavoratori addetti a linea produttiva
c. d. a catena, con tempistica fissata dalla direzione in relazione al numero
di pezzi previsti e scandita dal suono di una campana, i quali, ove non riescano
a completare l'operazione loro affidata, devono segnalarlo al compagno di
lavoro dell'operazione successiva facendo affidamento su di lui perché
porti a compimento la prima operazione, venendo rimpiazzati dai c. d. soccorritori
o da superiori solo per le pause fisiologiche o a fine lavoro, in caso di
inconvenienti dovuti a cause tecniche (Trib. Milano 16/9/00, pres. e est.
Ruiz, in Foro it. 2001, pag. 362)
- L’affidamento ad un portalettere,
in aggiunta alle ordinarie mansioni, dell’attività di consegna di stampe di
peso superiore a 500 gr., non dà diritto al lavoratore ad alcun compenso aggiuntivo.
La circolare dell’Ente poste Italiane s.p.a. n. 2 del 7/4/94, con la quale
si determina un tempo di lavoro di 10 minuti per la consegna di stampe di
peso superiore a 500 gr., non può essere interpretata nel senso di attribuire
al portalettere che effettui tale consegna una retribuzione aggiuntiva commisurata
a tale parametro (Corte Appello Bari 26/6/00, pres. e est. Berloco, in
Lavoro giur. 2000, pag.1033, con nota di Farina, Consegna
di corrispondenza di peso superiore ai 500 gr.: lavoro straordinario o esercizio
del potere direttivo?)
- L'attività di portierato presso un ente teatrale, effettuata, ancorchè con
carattere di sistematicità, nel corso della notte, configura lo svolgimento
di lavoro notturno, con conseguente diritto del portiere a percepire le maggiorazioni
retributive previste dal contratto collettivo (Consiglio di Stato 5/6/2001,
n. 3000, Pres. Ruoppolo, Est. Chieppa, in Foro it. 2003, parte terza, 99)
- La retribuzione contributiva, a cui per i dipendenti
degli enti locali si commisura, a norma dell'art. 4, l. 8/3/68, n. 152, l'indennità
premio di servizio è costituita solo dagli emolumenti testualmente
menzionati dall'art. 11, comma 5°, legge cit., la cui elencazione ha carattere
tassativo e la cui dizione "stipendio o salario" richiede un'interpretazione
restrittiva, alla luce della specifica menzione, come componenti di tale voce,
degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli
assegni in natura (Corte Appello Milano 22/3/01, pres. Mannaccio, est. Ruiz,
in Orient. giur. lav. 2001, pag. 180)
- Le mance corrisposte ai lavoratori con carattere di continuità e abitualità
possono acquistare natura retributiva solo ove uno specifico accordo negoziale
individuale o collettivo determini, con effetti di natura costitutiva, le
condizioni perché tali emolumenti debbano essere considerati, in parte o in
tutto, integrativi della retribuzione; a tale stregua deve riconoscersi natura
retributiva a quanto spettante al lavoratore per il c.d. punto mance, costituito
da quota parte delle mance versate dalla clientela e ripartite tra i lavoratori
dalla c.d. "commissione punto mance" in misura variabile in relazione al tipo
di attività espletata. (Cass. 1/7/2002, n. 9538, Pres. Prestipino, Est. Guglielmucci,
in Riv. it. dir. lav. 2003, 501, con nota di Andrea Pardini, Interpretazione
della clausola collettiva ambigua secondo il criterio di armonizzazione)